Per beneficiare della Legge 151 per l’assistenza di un genitore con disabilità, è necessario che questi risulti convivente nella stessa abitazione del richiedente? In questo caso, è sufficiente un’autocertificazione di domicilio temporaneo che attesti tale situazione?
Il requisito ordinario per ottenere il congedo straordinario biennale previsto dall’articolo 42 della legge 151/2001 è la residenza. In altri termini, il parente deve convivere con la persona di cui si prenda cura, avendo la stessa residenza.
E’ prevista come unica eccezione il caso in cui le due persone vivano in appartamenti diversi ma dello stesso stabile. In questo caso, spiega la circolare 1/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica, con l’obiettivo di agevolare gli adempimenti, il requisito della residenza si intende comunque soddisfatto.
E’ sempre lo stesso documento di prassi ad ammettere anche la possibilità, in luogo della residenza, di stabilire a casa del parente da assistere la dimora temporanea:
al fine di agevolare l’assistenza alla persone disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea.
La circolare INPS 159/2013 sottolinea a sua volta che «il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile». Quindi, non è necessario presentare un certificato, ma vanno indicati i dati necessari nella domanda di congedo.
In sede di presentazione della domanda lei deve pertanto indicare i dati indispensabili attraverso i quali l’INPS possa risalire alla sua residenza o, in alternativa, al certificato di domicilio temporaneo. In quest’ultimo caso, sarà necessario segnalare l’iscrizione all’apposito Registro della popolazione temporanea tenuto dal Comune in cui vive (nel suo caso, sarà quello in cui svolge l’attività di caregiver).
Le ricordo infine che la dimora temporanea può durare al massimo 12 mesi, dopo i quali bisogna invece stabilire la residenza.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz