Si avvicina la prossima scadenza per l’invio delle LIPE 2023, le liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre dell’anno in corso.
L’adempimento coinvolge i soggetti passivi IVA che devono inoltrare all’Agenzia delle Entrate i dati contabili di riepilogo relativi alle operazioni effettuate.
LIPE IVA: il calendario scadenze 2023
Le scadenze LIPE (Liquidazioni Periodiche dell’imposta) per comunicare i dati contabili riepilogativi seguono la regola generale: il termine ultimo per l’invio cade alla fine del secondo mese che segue il trimestre di riferimento.
Scadenza IVA primo trimestre
Secondo il calendario stabilito dal Fisco c’è stato tempo fino al 31 maggio per predisporre e inviare telematicamente le liquidazioni periodiche del 1° trimestre 2023.
Scadenza IVA secondo trimestre
Per le LIPE del 2° trimestre 2023, la scadenza ultima è stata quella il 2 ottobre: entro tale data si è dovuto provvedere alla trasmissione della liquidazione periodica per il periodo di riferimento.
Scadenza IVA secondo trimestre
Le scadenze LIPE del 3° trimestre 2023, a seguire, vedono come termine ultimo per l’invio dei dati quello di giovedì 30 novembre. A differenza dell’acconto sulle tasse di novembre 2023, non sono previste deroghe o proroghe.
L’assaggio di mensilizzazione, che il Governo ha concesso ad alcune Partite IVA per l’acconto IRPEF dovuto a novembre 2023, non riguarda le LIPE.
Scadenza IVA quarto trimestre
Per quanto riguarda l’ultimo trimestre dell’anno, infine, la scadenza per l’invio delle LIPE è fissata al 28 febbraio dell’anno successivo.
LIPE IVA: come trasmettere la Comunicazione
I soggetti chiamati a versare l’IVA periodicamente su base trimestrale, devono utilizzare esclusivamente la procedura telematica, compilando il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva” (direttamente o tramite intermediari). Per la comunicazione bisogna preparare un file xml (anche tramite apposito software di compilazione) che contenga i dati:
- identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione
- delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento
- dell’eventuale dichiarante.
Il file deve essere firmato digitalmente, trasmesso singolarmente o inserito in una cartella compressa (formato zip) contenente più comunicazione. A disposizione c’è anche un software di controllo all’interno dell’area Fatture e Corrispettivi. L’invio può avvenire tramite:
- interfaccia Fatture e Corrispettivi
- canali di interazione con lo SdI già accreditati per la fatturazione elettronica
- canale specifico per le comunicazioni IVA e dati fattura.
NB: Nel 2023 si continua a sperimentare anche l’IVA Precompilata, che permette di accedere sia alla propria Dichiarazione IVA annuale sia alle liquidazioni periodiche (LIPE). In questo secondo caso, per la platea di utenti ricompresi nella sperimentazione è accessibile la comunicazione delle liquidazioni periodiche assieme al servizio di pagamento delle somme dovute per operazioni a partire dal 1° gennaio 2023.
Come avviene il versamento e come si paga l’IVA trimestrale
Il versamento della liquidazione IVA trimestrale deve essere fatta entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari (16 maggio per il primo, 16 agosto per il secondo e 16 novembre per il terzo; quella del quarto trimestre si effettua nella dichiarazione annuale).
I contribuenti IVA trimestrali, ossia i soggetti passivi che scelgono il versamento dell’imposta su base trimestrale invece che mensile, entro il 16 novembre 2023 devono dunque effettuare l’adempimento versando l’IVA dovuta per il 3 trimestre.
Per farlo, utilizzano il Modello F24 per via telematica, direttamente (con F24 web o F24 online o servizi di internet banking) oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il Codice Tributo 6033 – Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre.
Quali sono gli interessi per l’IVA trimestrale
La liquidazione trimestrale IVA (da non confondersi con la LIPE) è disponibile per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari:
- fino a 400mila euro se autonomi e imprese con oggetto della propria attività la prestazione di servizi;
- fino a 700mila euro se imprese che esercitano altre attività.
Chi sceglie il versamento IVA trimestrale per opzione (in scadenza il 16 novembre) paga una maggiorazione dell’1% a titolo di interesse, ad eccezione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72.
Si può rateizzare l’IVA trimestrale?
Ad essere rateizzabile non è l’IVA trimestrale ma l’IVA annuale.
Il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere suddiviso in rate di pari importo, la prima delle quali da pagare entro il termine previsto per il versamento IVA in unica soluzione (16 marzo oppure 30 giugno con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi).
Le rate vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese, maggiorate di un interesse pari allo 0,33% mensile.