Indennità precari Spettacolo: prime domande entro il 15 dicembre

di Teresa Barone

Pubblicato 6 Dicembre 2023
Aggiornato 7 Dicembre 2023 08:58

Dal 1° gennaio 2024 nuova indennità di discontinuità per i precari dello Spettacolo: in via transitoria, domande entro il 15 dicembre per competenze 2022.

Dal 1° gennaio 2024 scatta la nuova indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello Spettacolo: la tutela è destinata ai soggetti con meno di 25mila euro di redditi ed è corrisposta in un’unica soluzione, mirando a compensare gli alti livelli di frammentarietà della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori dello spettacolo.

La prestazione può essere richiesta all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno. In via transitoria, si può presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2022 entro il 15 dicembre 2023. Per le domande riferite ai periodi di competenza 2023, la finestra temporale è invece quella ordinaria, dal 1° gennaio al 30 marzo 2024.

Spettacolo: nuova indennità 2024 ai precari

Per i lavoratori dello Spettacolo, a partire dal 1° gennaio 2024 viene introdotta la nuova indennità di discontinuità mirata a garantire tutele nei periodi di inattività, o durante i periodi di studio e formazione.

Lo prevede il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 luglio 2023, attuativo della delega della riforma dello spettacolo n. 106/2022 e il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 17. Nel Messaggio INPS 4 dicembre 2023, n. 4332 sono fornite le prime indicazioni operative, a cui farà seguito una Circolare attuativa.

La prestazione consiste nella corresponsione del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda.

Beneficiari e requisiti

Il nuovo ammortizzatore sociale è destinato a lavoratori autonomi, co.co.co., e subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli o altre attività del settore. Ammessi anche i lavoratori discontinui iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo.

Il nuovo sussidio si rivolge nello specifico a diverse categorie di operatori:

  • lavoratori dello spettacolo a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.

In tutti i casi bisogna essere residenti in Italia da almeno un anno, avere la cittadinanza italiana o europea e un reddito imponibile IRPEF entro i 25mila euro nell’anno precedente alla domanda.

Servono anche almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al fondo spettacolo, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione al fondo stesso, la non titolarità di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente o di pensioni.

Attività discontinue ammesse

Le attività che possono risultare come discontinue e dunque ammesse a quelle che danno diritto alla nuova indennità sono le seguenti:

  • operatori di cabine di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti di imprese esercenti pubblici spettacolo, dalle imprese radiofoniche, televisive o audiovisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo della stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche televisive o audiovisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo della stampa;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti e quelli dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Il sussidio spettante

La durata dell’indennità spetta per un numero di giornate pari a 1/3 di quelle accreditate al fondo spettacolo nell’anno precedente alla domanda, detratte quelle coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate in altro modo, nel limite di 312 giornate l’anno.

L’importo – accreditato dall’INPS in un’unica soluzione – è pari al 60% della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività, sempre in relazione all’anno precedente alla domanda. L’importo giornaliero non potrà comunque superare il minimale contributivo. L’indennità fa reddito ed è coperta da contribuzione figurativa.

Come fare domanda

La domanda per le competenze 2022 si presenta in modalità telematica dal 4 dicembre al 15 dicembre 2023 dalla sezione Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche del sito INPS, raggiungibile seguendo il percorso:

“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Una volta autenticati con SPID/CIE/CNS, bisogna selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa, può essere richiesta per telefono tramite Contact Center multicanale (numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Infine, è possibile rivolgersi anche agli Istituti di Patronato.

Abrogazione ALAS

Sempre a partire dal 1° gennaio 2024, viene invece abrogata l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) avviando un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria fino al 31 dicembre 2023.

Periodo transitorio e incumulabilità

Per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, si prevede una disciplina transitoria che determina la non cumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.