Con la pubblicazione in GU della legge 111/2023 si delineano le principali linee di intervento stabilite dalla Riforma Fiscale, non solo in tema IRPEF ma anche in ambito IVA (Articolo 7).
La delega demanda ai decreti attuativi, da completarsi entro il 29 agosto 2025, la definizione delle nuove aliquote IVA, l’introduzione di nuovi beni e servizi con IVA ridotta, prevedere eventualmente un’aliquota zero (IVA esente) per alcuni prodotti, definire una riforma delle detrazioni IVA.
Vediamo i dettagli.
Riforma Aliquote IVA: cosa prevede la legge 111/2023
Per quanto riguarda le novità che coinvolgono l’Imposta sul Valore Aggiunto, la legge delega punta ad armonizzare la normativa con le regole europee, anche rivedendo la disciplina relativa alle operazioni esenti.
Revisione aliquote IVA
Cambiano inoltre numero e valore delle aliquote IVA applicabili, sempre secondo la normativa dell’Unione Europea.
L’obiettivo, in quest’ultimo caso, è quello di ottenere una omogeneizzazione del trattamento IVA per beni e servizi simili, da agevolare maggiormente poiché in grado di soddisfare le esigenze primarie di rilevanza sociale.
IVA ridotta e IVA zero
Focalizzando l’attenzione sulla razionalizzazione delle aliquote, i futuri decreti attuativi della Riforma Fiscale potrebbero portare alla modifica dei valori dell’IVA ridotta, prevedendo anche l’introduzione di un’aliquota pari a zero da applicare su alcuni beni e servizi considerati di prima necessità.
È anche possibile l’introduzione di un’aliquota ridotta per le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, recependo la direttiva UE 2022/542.
Revisione delle detrazioni IVA
La Legge 111/2023 di delega per la riforma fiscale prevede di rivedere la disciplina della detrazione IVA:
- applicando il criterio pro rata di detraibilità ai beni e servizi utilizzati sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non ne danno;
- armonizzando i criteri di detraibilità dell’imposta sui fabbricati a quelli UE;
- per beni e servizi acquistati o importati con esigibilità dell’imposta nell’anno precedente a quello di fattura, si prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato entro la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta.
Altre novità sull’IVA
Nello specifico, si prevede di:
- razionalizzare la disciplina del gruppo IVA per quanto concerne a costituzione del gruppo e l’applicazione dell’istituto;
- razionalizzare la disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, semplificando gli adempimenti per le attività di interesse generale.