Ogni condominio prevede la condivisione di alcune parti comuni che, in determinate occasioni, possono essere affittate o rese disponibili per la vendita.
Determinare cosa è lecito e cosa non è consentito in ambito condominiale, tuttavia, non è sempre facile e automatico, anche facendo riferimento agli articoli del Codice Civile che regolano la gestione delle parti comuni in condominio.
Condominio: le regole sulle parti comuni
È l’articolo 1117 del Codice Civile, ad esempio, a elencare in modo dettagliato le parti comuni del condomino, specificando nel terzo comma anche la possibilità di cambiare la destinazione d’uso delle stesse zone.
Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso). – Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.
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Affitto e vendita di parti comuni in edifici condominiali
Per quanto riguarda la decisione di dare in locazione o vendere le parti comuni condominiali, invece, non è richiesta la modifica della destinazione d’uso ma è necessario che la decisione venga presa dall’assemblea condominiale in seduta straordinaria.
La decisione deve essere sostenuta rispettando i quorum stabiliti dalla normativa vigente, che può variare in funzione della durata dei contratti di locazione.
Se per i contratti di affitto che durano meno di 9 anni è richiesta la conferma di almeno metà dei partecipanti all’assemblea, per le locazioni di maggiore durata è necessario ottenere l’unanimità esattamente come accade per la decisione di vendere una delle parti comuni.