Al via il nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, istituito con il decreto congiunto del 4 agosto 2023 a firma dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia.
Il provvedimento attua le previsioni del dlgs 148/2015 e assicura ai lavoratori del settore TLC una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause connesse alla disciplina sull’integrazione salariale.
Cassa integrazione per lavoratori di tutte le aziende TLC
Il Fondo, istituito presso l’INPS, vede coinvolte le seguenti sigle sidacali: Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni.
Nel suo ambito di applicazione rientrano le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze e autorizzazioni laddove previste, comprese le aziende di servizi di telefonia fissa e/o mobile e quelle che erogano servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
Nell’alveo del Fondo TLC trovano copertura anche le imprese che svolgono attività di assistenza e gestione clienti per aziende di telecomunicazione di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate alle telecomunicazioni e quelle che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Prestazioni riconosciute dal Fondo TLC
- Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.