Le agenzie di somministrazione di lavoro possono assumere cittadini stranieri direttamente dall’estero. Questa importante novità è contenuta nella Circolare congiunta del ministero dell’Interno e del Lavoro del 10 agosto 2023, n. 4518, come già anticipato dalla Nota INL del 15 maggio scorso.
Secondo il provvedimento, questa specifica tipologia di agenzia è considerata “datore di lavoro” e come tale può presentare domanda di nulla osta per l’ingresso di extracomunitari nell’ambito delle quote stabilite dal Decreto Flussi.
L’ambito di applicazione della procedura
In Italia, le agenzie per il lavoro che possono ricorrere alla procedura di cui al DPCM 29 dicembre 2022 – rivolgendosi agli Sportelli Unici per l’Immigrazione e alle Associazioni nazionali rappresentative, facendo istanza per lavoro subordinato non stagionale (mod. B2020) – sono soltanto quelle regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL) che si configurano come Agenzie di somministrazione di lavoro, a termine e a tempo indeterminato oppure a tempo indeterminato (staff leasing).
I requisiti di ingresso in somministrazione
Le Agenzie di Somministrazione con sede legale o dipendenza in Italia possono dunque fare richiesta nominativa di nulla osta per l’ingresso di lavoratori extra-Ue residenti all’estero, se finalizzare ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, nel nostro Paese.
Come fare istanza di nulla osta
Per presentare l’istanza di nulla osta, le Agenzie di Somministrazione devono impegnarsi a sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e fornire l’indicazione dell’alloggio dello straniero chiamato in Italia.
Inoltre, si devono impegnare a coprire le spese del viaggio di rientro del lavoratore nel caso di espulsione coattiva.
Obbligo di asseverazione
La circolare sottolinea l’importanza della cosiddetta “asseverazione“, ossia un documento che attesta la regolarità, la completezza e l’idoneità della documentazione presentata, nonché l’osservanza del CCNL e la congruità del numero di richieste presentate nello stesso periodo.
Questa asseverazione è rilasciata dai Consulenti del Lavoro e dagli altri professionisti di cui all’art. 1 della legge 12/1979, e dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.
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