Il contratto a tempo determinato è una forma di lavoro subordinato. Le sue regole sono definite dal Testo Unico dei contratti di lavoro, ovvero il Dlgs n. 81 del 2015 (articoli 19-29).
Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, sono intervenute numerose novità volte a renderne più flessibile l’utilizzo.
La prima riforma dei contratti a termine nel DL Dignità
Il Decreto Dignità (87/2018) ha modificato il quadro normativo, fissando la durata massima del contratto a 12 mesi, con proroga di 24 mesi se sono presenti determinate causali. Tra queste troviamo esigenze temporanee o oggettive, sostituzione di altri lavoratori o incrementi significativi dell’attività. Nello specifico:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria)
Le successive novità del Decreto Lavoro
Il Decreto Lavoro (convertito nella Legge 48/2023) ha poi allentato le restrizioni imposte dal precedente Decreto Dignità per consentire un uso più flessibile di questa formula contrattuale.
In particolare, la Legge 48/2023 ha ulteriormente modificato il panorama, introducendo nuove causali per l’estensione del contratto a termine oltre i 12 mesi.
L’articolo 24, comma 1 ha modificato le causali individuate all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e b-bis) del Testo Unico sui contratti di lavoro. I contatti a termine possono ora avere durata superiore ai 12 mesi (ma mai superiore a 2 anni) anche:
- nei casi previsti dai contratti collettivi (CCNL) di cui all’articolo 51;
- in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque – entro il 30 aprile 2024 – per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
NB: queste novità non sono applicabili ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, da università private, istituti pubblici di ricerca e altre entità specifiche.In questi casi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Durata flessibile del contratto a tempo determinato
La Legge n. 85/2023 ha infine esteso la possibilità di proroga libera del contratto nei primi 12 mesi, anche in presenza delle causali indicate. Inoltre, un’altra novità riguarda il calcolo dei 12 mesi di durata del contratto: ai fini del computo del 20% relativo ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato nella stessa azienda, si tiene conto solo dei contratti stipulati dopo il 5 maggio 2023.
Le eccezioni per i Contratti di Somministrazione
Infine, per quanto riguarda il limite del 20% relativo ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, non si conteggiano quelli assunti con contratto di apprendistato.