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Supporto Formazione Lavoro dopo RDC: tutte le FAQ del Ministero

di Noemi Ricci

7 Agosto 2023 09:38

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Supporto Formazione Lavoro (SFL) dal 1° settembre: le FAQ sul contributo da 350€ al mese per chi perde l'RdC e non accede all'Assegno di Inclusione.

Il Supporto Formazione Lavoro (SFL) da settembre sostituisce il Reddito di Cittadinanza (RDC) per coloro che non rientrano nelle categorie svantaggiate con diritto all’Assegno di Inclusione (AdI) 2024, essenzialmente i cittadini occupabili.

In attesa di poter presentare domanda, riportiamo di seguito le risposte del Ministero del Lavoro alle domande più frequenti (FAQ) sul Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Indice
  1. Cosa è il Supporto Formazione e Lavoro?
  2. Chi sono i beneficiari SFL?
  3. Quali beneficiari ADI possono chiedere l’SFL?
  4. Come si calcola la scala di equivalenza SFL?
  5. A quanto ammonta il sussidio SFL?
  6. Come si richiede la misura SFL?
  7. Cos’è il Patto di Attivazione Digitale (PAD)?
  8. Come avviene la convocazione SFL dai servizi per il lavoro?
  9. Cosa succede dopo il Patto di Servizio Personalizzato?
  10. SFL e integrazione o sostegno al reddito compatibili?
  11. Il sussidio SFL è tassato?
  12. Cosa succede se i beneficiari SFL trovano lavoro?
  13. Quali obblighi per chi partecipa ai programmi SFL?
  14. Quali offerte di lavoro è obbligatorio accettare?
  15. Sono incentivi all’assunzione per le aziende?
  16. Quali sono le sanzioni in ambito SFL?
  17. Quali le cause di decadenza dal SFL?
  18. Chi effettua i controlli sulla misura SFL?

Cosa è il Supporto Formazione e Lavoro?

A partire dal 1° settembre 2023 è istituita la misura Supporto Formazione Lavoro, nuova iniziativa di attivazione al lavoro. Il SFL prevede che i beneficiari partecipino a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro, servizio civile universale e progetti utili alla collettività.

Durante la partecipazione a questi percorsi, i beneficiari riceveranno un’indennità mensile di 350 euro erogata dall’INPS per un massimo di dodici mensilità. L’obiettivo della misura è promuovere l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale dei partecipanti.

Per quali attività viene riconosciuto il SFL?

Oltre alle attività sopra elencate, nell’ambito del SFL possono essere avviate attività di supporto all’autoimpiego nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

Chi sono i beneficiari SFL?

Il Supporto alla formazione e al lavoro  è accessibile ai componenti dei nuclei familiari, tra 18 e 59 anni, con ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui, che non soddisfano i requisiti per l’Assegno di Inclusione (AdI).

Anche i beneficiari dell’AdI possono accedere al SFL, se scelgono di partecipare ai percorsi senza essere sottoposti agli obblighi, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.

Per richiedere il SFL, l’interessato deve dimostrare l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Quali sono i requisiti SFL di reddito?

Per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro, il nucleo familiare del richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti economici:

  • il valore del reddito familiare deve essere inferiore alla soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza;
  • se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza;
  • alcuni trattamenti assistenziali non vengono calcolati nel valore del reddito familiare ai fini dell’ISEE, come l’assegno unico e universale, le erogazioni per il pagamento di arretrati, misure di sostegno economico straordinario, e altre specifiche erogazioni di carattere straordinario;
  • altri redditi e beni patrimoniali non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati al momento della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

Quali sono i requisiti SFL di residenza e cittadinanza?

Per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro, il richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • essere cittadino dell’Unione europea o suo familiare con diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, o cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale;
  • essere residente in Italia da almeno cinque anni, con gli ultimi due anni di residenza in modo continuativo;
  • la continuità della residenza si considera interrotta in caso di assenze dal territorio italiano per un periodo superiore a due mesi continuativi, o per un periodo complessivo di almeno quattro mesi nell’arco di diciotto mesi. Tuttavia, le assenze per gravi e documentati motivi di salute non interrompono la continuità del periodo;
  • la residenza in Italia deve includere anche i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

Quali sono i requisiti SFL patrimoniali?

Per poter richiedere l’SFL è necessario avere un valore del patrimonio immobiliare inferiore o uguale a euro 30.000, esclusa casa di abitazione se di valore inferiore o uguale a 150.000.

Quali i requisiti SFL sui beni durevoli?

Per accedere alla misura di SFL, è necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • Autoveicoli immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).
  • Navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili.

Chi è sottoposto a misure cautelari può chiedere l’SFL?

No: il richiedente di SFL non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, né avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi del codice di procedura penale, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Quali beneficiari ADI possono chiedere l’SFL?

Possono accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro, anche se destinatari dell’Assegno di inclusione (AdI), i componenti del nucleo familiare che soddisfano i seguenti requisiti:

  1. Non rientrano nella scala di equivalenza: tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza.
  2. Non hanno disabilità o non autosufficienza.
  3. Sono di età inferiore a 60 anni.
  4. Non hanno carichi di cura.
  5. Non sono in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e non sono inseriti in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.

Se un componente del nucleo familiare soddisfa tali requisiti, anche se riceve l’Assegno di Inclusione, può accedere alla misura SFL per partecipare ai percorsi di formazione e lavoro offerti dalla misura.

E se nel nucleo è presente un disoccupato per dimissioni?

Il nucleo familiare non ha diritto al SFL se è presente un componente disoccupato in seguito a dimissioni volontarie (escluse le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.

Come si calcola la scala di equivalenza SFL?

La scala di equivalenza viene calcolata sommando i seguenti valori:

  • 1 valore base per tutti i componenti adulti del nucleo familiare.
  • +0,50 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza.
  • +0,40 per ogni componente con età pari o superiore a 60 anni.
  • +0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura.
  • +0,30 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.
  • +0,15 per ogni minore di età fino a due anni.
  • +0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare che risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia. La scala di equivalenza può raggiungere un massimo di 2,2 ed è ulteriormente elevata a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

A quanto ammonta il sussidio SFL?

Lo SFL prevede un contributo economico di 350 euro al mese per una durata massima di 12 mesi. Il contributo non è prorogabile oltre questo periodo.

Come si richiede la misura SFL?

Per richiedere il Supporto alla formazione e al lavoro l’interessato deve rivolgersi all’INPS, agli Istituti di patronato o, a partire dal 1° gennaio 2024, ai Centri di Assistenza fiscale tramite modalità telematiche. La richiesta viene effettuata mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Durante la domanda, l’interessato deve fornire le informazioni necessarie e dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Successivamente, l’INPS verifica i dati disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle delle pubbliche amministrazioni per accogliere la richiesta.

Nella domanda, l’interessato dovrà rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità, autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’intermediazione, e dimostrare l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Dopo l’accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che deve accedere al SIISL per sottoscrivere il patto di attivazione digitale, necessario per l’attuazione della misura SFL.

Cos’è il Patto di Attivazione Digitale (PAD)?

Il Patto di Attivazione Digitale (PAD) è un documento in cui il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la sua presa in carico. Nel PAD, il beneficiario indica almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, con cui sarà coinvolto per l’attivazione al lavoro e la successiva sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato.

Inoltre, nel PAD, il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato.

Questo patto individua gli obblighi e le attività specifiche che il beneficiario dovrà svolgere per favorire il suo inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Il PAD rappresenta un passo importante nell’attuazione della misura di Supporto alla Formazione e al Lavoro (SFL) e facilita la collaborazione tra il beneficiario e le agenzie per il lavoro o gli enti intermediari.

Come avviene la convocazione SFL dai servizi per il lavoro?

Dopo la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), il beneficiario viene convocato dal servizio per il lavoro competente per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato.

La convocazione può avvenire tramite il Sistema Informativo Unitario o mediante altri mezzi, come messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando il consenso e i contatti forniti dal beneficiario durante la firma del PAD. Questo processo garantisce una comunicazione efficace tra il beneficiario e i servizi competenti per avviare il percorso di attivazione e inserimento al lavoro.

Cosa succede dopo il Patto di Servizio Personalizzato?

Dopo la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, l’interessato può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, e partecipare a programmi formativi e progetti utili alla collettività.

Queste opportunità vengono rese disponibili tramite il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), e possono essere erogate da soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione dai sistemi regionali, fondi paritetici interprofessionali e enti bilaterali. Il beneficiario avrà quindi la possibilità di intraprendere percorsi di attivazione al lavoro e formazione, in base alle attività e agli obblighi definiti nel suo Patto di Servizio Personalizzato.

E se ho già un patto di servizio attivo?

Se il beneficiario ha già un Patto di Servizio Personalizzato attivo o è coinvolto in programmi e azioni di politica attiva, il patto viene aggiornato o integrato per tener conto della nuova misura di Supporto alla Formazione e al Lavoro (SFL).

In questo modo, le attività e gli obblighi previsti dal nuovo SFL possono essere inclusi nel Patto di Servizio esistente, garantendo una continuità nel percorso di attivazione al lavoro del beneficiario. L’aggiornamento o l’integrazione del Patto di Servizio assicura che il beneficiario possa beneficiare delle opportunità offerte dalla nuova misura senza interrompere il suo percorso di attivazione già avviato.

SFL e integrazione o sostegno al reddito compatibili?

Il Supporto alla formazione e al lavoro non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Cosa succede ai percettori di RdC fino al 31 dicembre?

I percettori del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza continueranno a ricevere il beneficio fino alla sua scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Inoltre, gli incentivi previsti per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023 saranno garantiti anche per coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza fino a tale data.

Il sussidio SFL è tassato?

Il beneficio economico SFL è esente dal pagamento dell’IRPEF e viene considerato un sussidio di sostentamento per le persone incluse nell’elenco dei poveri.

Cosa succede se i beneficiari SFL trovano lavoro?

Nel caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro della durata compresa tra uno e sei mesi, l’SFL viene sospeso d’ufficio per il periodo del rapporto di lavoro. Alla fine del rapporto di lavoro, il beneficio continua ad essere erogato per il periodo rimanente, e la somma percepita durante il lavoro non viene considerata ai fini del calcolo del reddito per mantenere il beneficio.

Cosa succede in caso di avvio di lavoro dipendente?

Nel caso di avvio di un lavoro dipendente durante la fruizione del SFL, il reddito da lavoro fino a un limite massimo di 3.000 euro lordi annui non influisce sulla determinazione del beneficio economico. Solo il reddito eccedente tale limite sarà comunicato all’INPS e concorrerà al calcolo del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione e fino a quando tale reddito non sarà incluso nell’ISEE per l’intero anno.

È responsabilità del lavoratore comunicare l’avvio dell’attività di lavoro all’INPS entro trenta giorni e, se non lo fa, l’erogazione del beneficio sarà sospesa fino a che non adempie a tale obbligo, ma non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, dopo i quali il diritto alla prestazione decade.

Cosa succede in caso di avvio di lavoro autonomo?

In caso di avvio di un’attività d’impresa o lavoro autonomo durante la fruizione del SFL, è obbligatorio comunicarlo all’INPS entro un giorno prima dell’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.

Il reddito derivante dall’attività è calcolato sulla base dei ricavi e compensi percepiti, meno le spese sostenute, e va comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ogni trimestre.

Per i primi due trimestri dall’inizio dell’attività, il beneficiario continua a ricevere il SFL senza variazioni. Successivamente, il beneficio viene aggiornato ogni trimestre considerando il reddito dell’anno precedente, e il reddito eccedente i 3.000 euro lordi annui concorre al calcolo del beneficio.

Sono previsti incentivi per avvio di impresa o lavoro autonomo?

Ai beneficiari della misura SFL che avviano un’attività autonoma o di impresa individuale entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è previsto un incentivo unico di sei mensilità dell’Assegno di Inclusione, fino a un massimo di 500 euro al mese.

Compatibilità tra SFL, corsi e lavori brevi

Se il beneficiario partecipa a percorsi di politica attiva del lavoro con indennità o benefici di partecipazione, oppure accetta offerte di lavoro anche di breve durata, il beneficio del SFL può essere cumulato fino a un massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Cosa succede se cambia il reddito dei percettori SFL?

Se il beneficiario ha una variazione reddituale durante il periodo di fruizione del beneficio, ad esempio a seguito dell’avvio di un lavoro dipendente o autonomo, la sua situazione reddituale viene corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito. Inoltre, nel caso di trattamenti pensionistici che intervengono durante la fruizione dell’Assegno di Inclusione, si procede anch’essi all’aggiornamento della situazione reddituale degli interessati.

Quali obblighi per chi partecipa ai programmi SFL?

Chi partecipa alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro è tenuto ad aderire alle misure di formazione e attivazione lavorativa previste nel Patto di Servizio Personalizzato. È inoltre obbligato a confermare la partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni ai servizi competenti, anche attraverso mezzi telematici.

Cosa succede se non si conferma le attività entro 90 giorni?

Se il beneficiario non conferma la partecipazione alle attività previste entro i 90 giorni, il beneficio economico verrà sospeso.

Il beneficiario SFL ha obblighi di comunicazione?

No, i beneficiari del SFL già inseriti nei percorsi di formazione e lavoro non sono soggetti agli obblighi di comunicazione dell’attivazione lavorativa ogni 90 giorni fino alla conclusione dei percorsi.

Il beneficiario SFL può sottoscrivere il patto presso i servizi per il lavoro?

Sì. Il beneficiario del SFL può sottoscrivere il patto di servizio presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, come previsto dalle regioni mediante il sistema informativo.

È possibile attivarsi autonomamente?

Sì. Nel caso in cui il beneficiario si attivi autonomamente, deve comunicare le attività individuate al SIISL tramite il soggetto con cui ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

Quali offerte di lavoro è obbligatorio accettare?

Il beneficiario SFL deve accettare un’offerta di lavoro con le seguenti caratteristiche:

  • Contratto a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale.
  • Se nel nucleo familiare ci sono figli con età inferiore a quattordici anni, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro è entro 80 chilometri dal domicilio del soggetto o raggiungibile in massimo 120 minuti con i mezzi pubblici.
  • Rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno.
  • Retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
  • Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro è entro 80 chilometri dal domicilio del soggetto o raggiungibile in massimo 120 minuti con i mezzi pubblici.

Sono incentivi all’assunzione per le aziende?

Sì, i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari di SFL con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato possono usufruire di un esonero totale dei contributi previdenziali per un massimo di dodici mesi, fino a un limite massimo di 8.000 euro all’anno per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Cosa succede in caso di licenziamento?

In caso di licenziamento del beneficiario del SFL entro ventiquattro mesi dall’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, a meno che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa o giustificato motivo. L’esonero si applica anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, fino a un massimo di ventiquattro mesi.

Alle agenzie per il lavoro è riconosciuto un contributo?

Per favorire l’occupazione dei beneficiari del SFL, le agenzie per il lavoro ricevono un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo per ogni soggetto assunto grazie alle attività di mediazione svolte attraverso la piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva.

Quali sono le sanzioni in ambito SFL?

Le sanzioni previste nell’ambito SFL sono le seguenti:

  1. Chiunque presenta dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri, o omette informazioni dovute per ottenere indebitamente il beneficio economico, è punito con la reclusione da due a sei anni.
  2. L’omessa comunicazione variazioni reddito o patrimonio, nonché altre informazioni rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
  3. In caso di condanna definitiva del beneficiario per i reati sopra menzionati o per un delitto non colposo con pena non inferiore a un anno di reclusione, o all’applicazione di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, il beneficiario decade automaticamente dal beneficio e deve restituire quanto indebitamente percepito.

La decadenza dal beneficio è comunicata al beneficiario dall’INPS. Il beneficiario non può richiedere nuovamente il beneficio prima che siano trascorsi dieci anni dalla definitività della sentenza o dalla revoca della misura di prevenzione.

Quali le cause di decadenza dal SFL?

Le cause di decadenza dal Supporto alla formazione e al lavoro sono le seguenti:

  1. Mancata adesione, rifiuto o abbandono dell’attività, segnalato attraverso il SIISL o tramite segnalazioni dei servizi competenti.
  2. Mancata comunicazione delle variazioni riguardanti le condizioni e i requisiti di accesso alla misura entro 15 giorni dall’evento modificativo.
  3. Mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare entro un mese dalla variazione, o in caso di variazione del reddito familiare entro 15 giorni dall’evento modificativo.
  4. Mancata presentazione presso il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza giustificato motivo.
  5. Mancata sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, salvo casi di esonero.
  6. Mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative formative, di riqualificazione o di politica attiva, previste dal patto di servizio personalizzato.
  7. Rifiuto, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro relativa ai componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro.
  8. Comunicazioni mendaci per ottenere un beneficio economico maggiore.
  9. Svolgimento di attività di lavoro durante le attività ispettive svolte dalle competenti autorità.
  10. Condanna in via definitiva del beneficiario per specifici reati.

Nei casi diversi dalla condanna in via definitiva, il beneficio può essere richiesto da un componente del nucleo familiare solo dopo sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Chi effettua i controlli sulla misura SFL?

I controlli ispettivi sull’SFL sono effettuati da diverse autorità, tra cui il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, il personale ispettivo dell’INPS e la Guardia di Finanza nell’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria.