Split payment IVA: tutte le regole fino al 2026

di Teresa Barone

4 Giugno 2024 09:07

Split payment IVA fino al 30 giugno 2026 per l’Italia ma con le società quotate in borsa escluse dal 1° luglio 2025: le regole fiscali attuali e future.

La proroga dello split payment per l’Italia fino al 30 giugno 2026 è prevista dalla Direttiva UE 2022/89, in attesa di sviluppi ulteriori nell’ambito della riforma fiscale.

Una ulteriore proroga, pertanto, secondo la UE sarà limitata nel tempo in modo da consentire la valutazione dell’efficacia della misura volta a ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

Vediamo tutte le regole attuali e per il prossimo biennio.

Proroga split payment fino al 30 giugno 2026

La richiesta di proroga da parte dell’Italia, inoltrata lo scorso anno, era stata motivata dalla considerazione che, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato (articolo 17-ter, comma 1-bis, del Decreto IVA) potrebbe risultare critico il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale. Questo, anche perché il sistema di la fatturazione elettronica obbligatoria limita il tempo necessario alle autorità fiscali per individuare casi specifici.

La scissione dei pagamenti consente all’Erario di acquisire direttamente l’imposta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici. I fornitori di beni o servizi, non potendo compensare l’imposta versata a monte con quella percepita sulle cessioni o prestazioni, hanno diritto a ricevere il pagamento dei crediti IVA in via prioritaria.

Nuova platea dal 1° luglio 2025

Il Consiglio UE, comunque, ha concesso la proroga sebbene le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa non saranno più comprese nel campo di applicazione della misura a decorrere dal 1° luglio 2025.

Dunque, in una prima fase, lo split payment sarà in vigore nei confronti degli stessi soggetti oggi interessati: Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici e fondazioni, società controllate o partecipate da PA o enti e fondazioni, società quotate inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana (sono invece esclusi gli enti pubblici gestori di demanio collettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico).

Dopo il 30 giugno 2025 resteranno escluse le operazioni nei confronti delle società blue chips inserite nell’FTSE MIB.

Come funziona la scissione dei pagamenti

Il meccanismo dello split payment prevede che siano le pubbliche amministrazioni a versare l’imposta IVA all’Erario, senza che debba essere l’azienda fornitrice ad anticiparla: in questo modo si sgravano le aziende di tale onere ma si scongiura anche il rischio di evasione fiscale.

Con lo split payment, pertanto, il fornitore non incassa l’IVA indicata in fattura mentre è lo stesso committente (in questo caso la PA) che la versa allo Stato, con le fornitrici che intascano il solo imponibile. Questa procedura, però, vale solo per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile (reverse charge IVA).

Prorogato al 2026 con Direttiva UE 2022/89, anche questo strumento mira a combattere le frodi  fiscali, ma è facoltativo sulla cessione di determinati beni e prestazione di determinati servizi, per soggetti IVA residenti nel territorio dello Stato.

Chi ha obbligo di Split Payment IVA

Il meccanismo si applica alle operazioni nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici e fondazioni, società controllate o partecipate da PA o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Sono esclusi gli enti pubblici gestori di demanio collettivo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi che riguardano la gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Gli elenchi delle società obbligate sono pubblicati sul sito del ministero delle Finanze, aggiornati al 2024.

Il meccanismo si applica anche per la vendita di prodotti di elettronica di consumo e ai supermercati, nonché ad alcune prestazioni in edilizia, come ad esempio:

  • prestazioni da subappaltatori nelle costruzioni;
  • cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali il cedente abbia deciso di applicare l’IVA, mediante opzione nell’atto di vendita;
  • prestazioni di servizi di pulizia (anche in studi professionali);
  • prestazioni di demolizione;
  • installazione di impianti;
  • prestazioni di completamento relative ad edifici.

L’adempimento riguarda infine anche le fatture di autonomi e professionisti verso gli enti della PA soggetti ad obbligo di split payment ma restano escluse:

  • operazioni soggette a reverse charge;
  • operazioni soggette a regimi IVA speciali;
  • operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale;
  • cessioni all’esportazioni non imponibili;
  • operazioni in cui il fornitore trattiene il corrispettivo da un importo spettante, anche in forza di un provvedimento giudiziale;
  • compensazioni PA e imprese soggette a scissione dei pagamenti;
  • operazioni permutative;
  • operazioni rese in favore di dipendenti e fattura intestata a questi ultimi.