Con l’emergenza caldo, le aziende possono ottenere la cassa integrazione anche con temperature inferiori ai 35 gradi per l’emergenza caldo: è una delle precisazioni fornite dall’INPS sugli strumenti già attivi, riassunti nel messaggio INPS 2729/2023.
Intanto, è in dirittura d’arrivo il nuovo protocollo per ridurre l’esposizione dei lavoratori alle alte temperature con eventuale ricorso allo smart working.
CIG con causale eventi meteo
Innanzitutto, è possibile chiedere il trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” quando le temperature risultano superiori a 35 gradi centigradi. Questo anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015.
Quando è ammessa la cassa integrazione
Anche temperature inferiori a 35° sono ammissibili, se la temperatura percepita è più elevata di quella reale, ad esempio a causa di un elevato tasso di umidità.
Un altro fattore determinante è rappresentato dalla tipologia di lavoro e dalle modalità con le quali viene svolto.
- Può essere il caso di attività effettuate sotto il sole o che non sopportano il forte calore.
- O ancora, lavorazioni al chiuso in assenza di di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
- Infine, nell’ambito del lavoro agricolo, rileva la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) contenuta nella legge 457/1972.
In definitiva, sottolinea l’INPS, «la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori».
Per chiedere la CIG in queste situazioni è sempre opportuno fornire tutta la documentazione che attesti gli elementi determinanti, anche allegando i dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteo-climatici o della protezione civile.
CIG per motivi di sicurezza
La CIG va riconosciuta in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza, dispone la sospensione o la riduzione delle attività in presenza di rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori non imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
«Conseguentemente – si legge nel messaggio INPS -, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale».
Protocollo rischio caldo: smart working e orari flessibili
Oltre agli strumenti attualmente esistenti per far fronte ai rischi connessi all’eccessivo caldo sul luogo di lavoro, il Protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro, messo a punto dal Governo e al centro del confronto con gli enti (INPS e INAIL) e con i sindacati ne aggiunge altri.
Ad esempio, lo smart working e la possibilità di rendere l’organizzazione del lavoro flessibile rispetto alle temperature (pianificazione delle attività più pesanti nelle ore fresche, variazioni di orari e turni).
Elementi di valutazione dei fattori di rischio legati al caldo eccessivo sono: tipo di attività lavorativa svolta; sintomi di malessere manifestati soprattutto da lavoratori over 65, con patologie croniche, che assumono particolari farmaci o lavoratrici in gravidanza.