È in vigore dal 1° luglio la Riforma dello sport 2023, insieme di regole e normative che si propongono di garantire maggiori tutele e assistenze a chi lavora in ambito sportivo come dipendente o libero professionista, semplificando e limitando notevolmente gli adempimenti e i costi a carico.
La Riforma dello sport 2023 coinvolge una vasta platea di operatori, introducendo per la prima volta la definizione di lavoro sportivo e disciplinandone nel dettaglio l’ambito di attività.
Il decreto attuativo n. 36/2021, in particolare, fornisce una definizione precisa di lavoratore sportivo illustrandone il raggio d’azione e le varie tipologie di rapporto professionale, che può essere sia subordinato sia autonomo.
La nuova figura del lavoratore sportivo
Distinguendo tra volontariato puro e lavoro sportivo, il testo della Riforma dello sport dà una precisa definizione di quest’ultima figura professionale. L’Articolo 25, infatti, sottolinea che:
“È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29.”
Per quanto riguarda la natura contrattuale, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, di un rapporto di lavoro autonomo occasionale o con Partita IVA oppure può svolgersi come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).
Focalizzando l’attenzione sulla libera professione, il lavoratore sportivo ha la possibilità di aprire la Partita IVA scegliendo il regime contabile e fiscale più adatto alle proprie esigenze.
Lavoratori sportivi e apertura Partita IVA
Atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici e direttori sportivi, quindi, svolgendo la loro attività come lavoratori autonomi possono optare per l’apertura della Partita IVA avviando l’iter necessario per compiere questo passo, seguendo nel dettaglio alcuni passaggi fondamentali:
- decidere la forma giuridica, optando per la ditta individuale, per la società di persone o di capitali o anche per la cooperativa, tenendo conto del giro d’affari e degli obiettivi;
- scegliere il regime contabile e fiscale, valutando soprattutto i vantaggi del regime forfettario rispetto a quello ordinario. Il primo, infatti, garantisce non poche agevolazioni, come una tassazione ridotta al 15% e una serie di semplificazioni (esonero dalla redazione del bilancio e di una serie di scritture contabili). Anche in questo caso la scelta si basa sulla valutazione del reddito d’impresa e sui costi da sostenere;
- determinare il codice ATECO per la Partita IVA, usato per classificare le attività economiche e necessario per accedere ai bonus fiscali e alle agevolazioni, ma anche per conoscere la fascia di rischio da cui partire per definire le misure di prevenzione, protezione e sicurezza dei lavoratori, così come per calcolare il reddito imponibile e la tassazione in regime forfettario;
- compilare la documentazione richiesta, tra cui il Modello AA9/12 per le persone fisiche e il Modello AA7/10 per soggetti diversi da persone fisiche, da consegnare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di inizio attività.
Gli step da compiere, come si evince da quanto descritto sopra, sono molteplici e orientarsi tra i vari adempimenti può diventare un percorso in salita.
Un valido supporto per chi sta per muovere i primi passi nel mondo del lavoro autonomo, tuttavia, è offerto da Fatture in Cloud attraverso la nuova raccolta online di contenuti dedicata proprio all’apertura della Partita IVA, che consente di avere a disposizione tutte le informazioni e le normative in un unico luogo accessibile in qualsiasi momento.
Come funziona la Partita IVA per personal trainer?
L’apertura della Partiva IVA è un’opportunità da cogliere anche per il personal trainer, figura professionale che opera in ambito sportivo sia come dipendente di una società sia come libero professionista.
È proprio nel caso in cui il personal trainer svolga la sua attività con regolarità e in modo continuativo, non essendo tuttavia alle dipendenze di un’impresa, che si rende necessaria la Partita IVA anche aderendo al regime forfettario.
Per esercitare la professione di personal trainer come lavoro autonomo, ad esempio, è possibile utilizzare il codice ATECO 85.51.00 che si riferisce più in generale alla gestione di corsi sportivi e ricreativi.