Il Ministero delle Finanze ha chiarito che il canone unico patrimoniale (Cup) per la diffusione di messaggi pubblicitari si applica escludendo dal calcolo della superficie da tassare le parti dell’impianto che non sono soggette a concessione ed autorizzazione (strutture fisse, cornici, supporti di sostegno ed elementi decorativi) mentre si calcola la tassa sulla restante parte dell’intero impianto.
I chiarimenti sono contenuti nella risoluzione n. 3 del 20 luglio 2023 e fanno riferimento all’articolo 1, comma 816, della legge di bilancio, n. 160/2019.
Cosa prevedono normativa e prassi
La Manovra parla infatti di “…superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi” (comma 825).
Così come già avviene in materia di imposta comunale sulla pubblicità, la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell’importo dovuto per affissioni, insegne e cartellonistica, deve essere quella “… dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest’ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” (cfr Cassazione, pronunce nn. 7031/2002 e 8427/2017).
Più messaggi su un solo supporto: Cup su tutto l’impianto
Nel caso di installazione di una pluralità di messaggi pubblicitari (segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali) su un unico supporto, la superficie da assoggettare al Cup è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione (comma 825).
In tali ipotesi, il canone è dovuto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione, anche quando siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi.
Se ci sono più “titolari”, il canone deve essere liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale, ma con responsabilità in solido per chi non paga la propria parte (comma 823).