Scadenze fiscali di agosto dopo la sospensione: calendario 2023

di Anna Fabi

18 Agosto 2023 07:52

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Fisco verso la ripresa delle attività, versamenti e adempimenti dal 21 del mese o dal 4 settembre per avvisi bonari: ecco le scadenze che restano.

Come ogni anno, nel mese di agosto sono sospesi i termini relativi a versamenti e adempimenti fiscali. Ci sono però una serie di eccezioni, per esempio quelle relative alle procedure di rimborso IVA, e regole precise relative alla ripresa dei termini.

Vediamo tutte le scadenze dopo la sospensione estiva.

Come funziona la pausa estiva del Fisco

L”articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006, modificato dall’articolo 3-quater del dl 16/2012, dispone la sospensione delle attività fiscali per adempimenti e versamenti d’imposta con scadenza ricadente nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Lo slittamento trova applicazione anche per gli importi rateizzati (art. 20 del D.Lgs 241/1997).

La pausa estiva del Fisco non riguarda invece le somme dovute a seguito di comunicazioni di irregolarità.

Ripresa adempimenti fiscali di agosto 2023

Scadenze e pagamenti entro il 21 agosto 2023

In base all’articolo 37, comma 11-bis, del decreto 223/2006, il periodo nel quale sono sospesi versamenti e adempimenti fiscali va dunque dal 1° al 21 agosto (sarebbe il 20 ma cade di domenica).

Significa che tutte le scadenze comprese in questo intervallo di tempo sono automaticamente prorogate al 21 agosto. E non scattano eventuali interessi (per esempio, nel caso in cui il contribuente stia pagamento a rate).

Controlli fiscali dal 4 settembre 2023

E’ invece più lungo, dal 1° agosto al 4 settembre, il periodo in cui sono sospesi in termini per rispondere a eventuali richieste di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Ad esempio: inviti a comparire, o a trasmettere informazioni rilevanti, nell’ambito di accertamenti, o richiesti di atti depositati.

Sono sospesi sempre dal 1° agosto al 4 settembre, i termini di versamento e richieste documentali relativi agli avvisi bonari e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.

Scadenze senza pausa estiva ad agosto 2023

Fanno eccezione le richieste effettuate nell’ambito dei “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), e le procedure di rimborso dell’IVA.

Il riferimento è sempre l’articolo 37, del decreto 223/2006, in base al quale «i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal primo agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

Versamenti in scadenza il 21 agosto 2023

Con la ripresa dell’attività il 21 agosto, artigiani e commercianti sono chiamati a versare la 2° rata dei contributi 2023. Accedendo al cassetto previdenziale è possibile reperire l’F24 precompilato per il pagamento.

Entro il 21 agosto, va pagata anche l’IVA di luglio (per chi la versa mensilmente), se di importo superiore a 25,82 euro, altrimenti può essere versata al mese successivo (con F24 e codice tributo 6007). I contribuenti trimestrali devono invece effettuare liquidazione e versamento IVA del 2° trimestre 2023.

Sempre entro il 21 agosto, i datori di lavori devono pagare le ritenute IRPEF sui redditi dei dipendente del mese precedente (tramite F24 con il codice tributo 1040).

Alla stessa data, sono in scadenza i contributi Enasarco per le provvigioni del 2° trimestre 2023.

Scadenze del 31 agosto 2023

Entro l’ultimo giorno di agosto, i proprietari di immobili ad uso abitativo con nuove locazioni attive devono registrare i contratti di locazione e versare l’imposta di registro. Chi non ha scelto la cedolare secca, deve farlo per i contratti stipulati dal 1° agosto del mese o rinnovati dal primo mese.

Entro agosto chi ha aderito al regime speciale IVA IOSS (Import One Stop Shop) deve trasmettere la dichiarazione per il mese di luglio in relazione alle vendite a distanza di beni di importo minimo importate da Paese terzi e destinate agli acquirenti UE (comunicazione dovuta anche senza operazioni).

Entro il 31 agosto, infine, vanno pagate le imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, sul valore degli immobili o delle attività finanziarie all’estero.