La Corte di Cassazione è intervenuta con una nuova ordinanza che illustra l’esatto iter da percorrere per fruire dell’agevolazione IMU per immobili inagibili o inabitabili.
Il pagamento dell’IMU ridotta del 50% viene ammesso nel caso in cui un immobile sia inagibile o inabitabile, previa verifica dell’ufficio del Comune ma senza che sia necessario presentare ogni anno una nuova richiesta.
L’inagibilità o inabitabilità viene accertata attraverso una perizia condotta dall’ufficio tecnico comunale ma a carico del proprietario.
Il perdurare dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, inoltre, dà diritto al contribuente di usufruire della riduzione dell’imposta ma, secondo l’ordinanza di Cassazione n. 19665/2023, non è necessaria la reiterazione di una specifica richiesta. Al contribuente, infatti, non può essere chiesta la prova di fatti che sono già noti al Comune.
Solo nel momento in cui l’ente impositore venga a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la riduzione viene bloccata e viene ripristinato l’obbligo di versare l’intera IMU per gli anni successivi.