Con un contratto di docente fino al 30 giugno, ho subito un infortunio in itinere il 1° giugno. Fatta richiesta, la NASpI non viene accolta fino al termine del periodo riconosciuto per l’infortunio. Tuttavia l’INAIL paga solo le spese mediche. Perché non posso avere la disoccupazione come sostegno al reddito?
In effetti, in caso di malattia o infortunio vengono posticipate le scadenze per la presentazione della domanda di NASpI, e quindi l’inizio della prestazione.
Viene posticipata la possibilità di richiedere il sussidio di disoccupazione sia nel caso di malattia indennizzata successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sia per eventi verificatisi in costanza di lavoro e con prosecuzione anche dopo la sua cessazione.
Un utile riferimento di prassi è il messaggio INPS 4211/2019. In base al quale la domanda di NASpI viene rinviata con le seguenti modalità:
- malattia o infortunio successivi alla cessazione del rapporto di lavoro – il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua;
- malattia o infortunio che inizia durante il rapporto di lavoro e si protrae oltre la cessazione: il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
La ratio è che la malattia è comunque indennizzata, e di conseguenza viene rinviato il termine da cui inizia il diritto al trattamento di disoccupazione.
In base a quel che scrive, lei rientra nel secondo caso, quindi dovrà presentare domanda quando terminerà l’indennizzo INAIL per l’infortunio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz