Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo obbligo di comunicazione al Fisco delle informazioni su beneficiari e servizi di pagamento transfrontaliero, da inviare al CESOP (Central Electronic System of Payment information).
L’Agenzia delle Entrate ha siglato lo scorso novembre il provvedimento che recepisce la direttiva UE n. 2020/284, definendo le modalità e i termini della comunicazione che i PSP (Prestatori di servizi di pagamento) operanti in Italia devono inviare all’Amministrazione finanziaria dal prossimo anno.
Vediamo i dettagli.
I nuovi controlli anti-evasione fiscale
Il provvedimento delle Entrate ha reso operativo il decreto di attuazione della Direttiva UE sui nuovi obblighi per i PSP in relazione agli acquisti transafrontalieri. Obiettivo della norma è quello contrastare l’evasione fiscale in merito all’IVA nelle vendite di beni o servizi a consumatori finali localizzati in altri Paesi dell’Unione Europea.
Le informazioni trasmesse dai PSP consentono agli esperti di frodi degli Stati membri di mettere in atto verifiche, incrociando i dati relativi a soggetti pagatori, pagamenti e loro beneficiari, in modo da evidenziare eventuali comportamenti irregolari nell’assolvimento degli obblighi IVA.
Obbligo di notifica delle operazioni IVA
Per le transazioni intra-UE, è fatto obbligo per i prestatori dei servizi di pagamento (PSP):
- di conservare i dati sui beneficiari dei pagamenti delle transazioni tra Paesi dell’UE o tra questi e i Paesi terzi (acquisti transfrontalieri);
- di trasmettere i dati in loro possesso all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) allo scopo di poterli incrociare in ambito UE per contrastare le frodi IVA.
Per gli inadempienti, scattano le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 471 del 1997, relative alle fattispecie di omessa o irregolare conservazione della documentazione fiscale e di omessa o irregolare trasmissione della documentazione richiesta dall’amministrazione finanziaria.
Quali dati sono comunicate al Fisco
L’obbligo di comunicazione si applica se un prestatore fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario, nel corso di un trimestre civile.
Le informazioni oggetto di comunicazione coinvolgono:
- BIC o altro codice identificativo d’azienda per individuare il prestatore di servizi di pagamento;
- nome o denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- numero di identificazione IVA, o altro numero di Codice Fiscale nazionale del beneficiario;
- IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
- se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- dettagli dei pagamenti e dei rimborsi relativi ai pagamenti transfrontalieri.