Dal 2012, l’Ente di previdenza dei lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) è confluito nell’INPS mentre il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) è oggi l’assicurazione obbligatoria per tutti i dipendenti e autonomi del settore. Si tratta di uno dei fondi speciali con regole di pensionamento differenti, che rendono più complessa la comprensione del meccanismo con cui si calcola la pensione dei lavoratori dello spettacolo.
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Il Fondo ha inoltre subito modifiche nel corso del tempo, ampliando la platea degli iscritti, i requisiti di accesso e le modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche: dal 1° agosto 1997, i lavoratori del FPLS sono suddivisi in tre categorie sulla base della natura del contratto di lavoro.
Vediamo come funziona oggi la pensione per i lavoratori dello spettacolo ex ENPALS.
Lavoratori ex ENPALS: chi deve iscriversi al FPLS
Il Fondo include diverse categorie di lavoratori: cantanti, ballerini, attori, registi, doppiatori, sceneggiatori, presentatori, direttori di scena, direttori d’orchestra e molti altri. Non solo, vi sono iscritti anche i dipendenti di ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale scommesse e impianti sportivi.
L’elenco aggiornato delle categorie dei lavoratori iscritti al FPLS è consultabile all’Allegato 1 della Circolare 83/2016, come integrato dall’Allegato 1 della Circolare 155/2021.
Requisiti contributivi per la pensione del Fondo Spettacolo
Una caratteristica peculiare del Fondo è la misurazione dell’anzianità contributiva in giornate, considerando l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni.
Gli assicurati sono divisi in tre gruppi (A, B e C) a seconda del tipo di attività lavorativa svolta, ciascuno con requisiti specifici per raggiungere l’annualità di contribuzione necessaria per la pensione:
- Gruppo A: lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
- Gruppo B: lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento A);
- Gruppo C: lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Prima della Riforma Amato, i lavoratori iscritti al Fondo erano divisi in due gruppi: il gruppo A per il personale artistico e tecnico con contratti saltuari o a tempo determinato e il gruppo B per i lavoratori comuni dell’impresa con contratti a tempo indeterminato.
Per questo, per coloro che hanno contribuiti prima del 1.8.1997, l’anzianità contributiva necessaria per avere il diritto alla pensione è personalizzata.
Ciò significa che il numero di anni di contributi richiesti varia in base al periodo in cui sono stati accumulati i contributi. Prima del 1992, 60 giorni di contributi erano considerati equivalenti ad un anno di anzianità contributiva, mentre dal 1993 in poi 120 giorni di contributi erano necessari per ottenere un anno di anzianità contributiva.
Accredito contributi per lavoratori dello Spettacolo
Il Fondo prevede un meccanismo convenzionale semplificato per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione. Questo sistema può comportare che in un determinato anno vengano versati contributi per un numero di giorni superiori a quelli necessari per coprire un anno di contribuzione. In tali casi, tuttavia, l’eventuale eccedenza contributiva viene presa in considerazione al momento della valutazione finale.
Contribuzione d’ufficio: come funziona
Per i lavoratori del Gruppo A, il Fondo prevede un meccanismo di copertura d’ufficio per completare l’anno di contribuzione, soggetto a determinate condizioni. Questi contributi sono riconosciuti solo ai fini del diritto alle prestazioni, non influendo sulla misura dell’assegno pensionistico.
Passaggi di gruppo e massimali pensionistici
Il passaggio tra i diversi gruppi è regolato da una specifica normativa, che impone un meccanismo di riproporzionamento dei contributi giornalieri maturati.
Il Fondo prevede inoltre massimali pensionistici differenti rispetto all’AGO, a seconda della data di iscrizione al Fondo:
- gli assicurati iscritti al fondo prima del 31 dicembre 1995 pagano i contributi in base al reddito guadagnato, fino a un massimale giornaliero che varia in base alla retribuzione annua. Questo massimale parte dalle fasce di retribuzione superiori a 766€ al giorno (articolo 1, comma 8 del decreto legislativo 182/1997);
- per gli assicurati iscritti dopo il 31 dicembre 1995, invece, il massimale annuo è fisso e pari a 105.014€.
Inoltre, sulla retribuzione superiore a queste soglie si applica un contributo di solidarietà pari al 5% del reddito guadagnato.
Tuttavia, per il calcolo delle quote retributive di pensione (Quote A e B), la retribuzione giornaliera che eccede i 241,17€ (anno 2022) non viene considerata.
Quando vanno in pensione i lavoratori dello Spettacolo?
I Fondo offre ai lavoratori dello spettacolo ex ENPALS diverse prestazioni, tra cui la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti.
I lavoratori appartenenti a specifiche categorie professionali e con anzianità contributiva al 31.12.1995 hanno diritto alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti rispetto alla normativa vigente. Inoltre, alcune categorie professionali possono richiedere una pensione di invalidità specifica, previa verifica dei requisiti richiesti.
Il Fondo riconosce anche la pensione supplementare per i titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché il supplemento di pensione per i contributi versati successivamente alla pensione. Nel caso di prosecuzione dell’attività lavorativa nel FPLD o nel FPLS, spetta un supplemento di pensione e non una pensione supplementare.
Calcolo della Pensione ex ENPALS
Le specificità del sistema di calcolo della pensione ex ENPALS hanno un forte impatto sul risultato finale, poiché il calcolo avviene in tre fasi:
- la Quota A, che tiene conto dell’anzianità maturata fino al 1992 viene calcolata sulla base della media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere accreditate durante la vita lavorativa, rivalutate sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT del costo della vita, ma solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione e entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero (241,17€ nel 2022), a differenza di quanto previsto nell’AGO;
- la Quota B, che considera l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011. Il calcolo si basa sulla media delle migliori 1900 retribuzioni giornaliere nell’arco della carriera lavorativa per i lavoratori del gruppo A, oppure delle ultime 2600 retribuzioni giornaliere per il gruppo B o delle ultime 3120 retribuzioni giornaliere per il gruppo C. La retribuzione deve essere rivalutata con i coefficienti previsti per la quota B dell’AGO e sempre entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero.
- la Quota C, che si basa sul sistema contributivo e tiene conto dell’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012 per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Per quanto riguarda i lavoratori che avevano meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, tutte le anzianità contributive maturate dopo il 1° gennaio 1996 sono determinate con il sistema contributivo.
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Ai lavoratori iscritti al Fondo dopo il 1995 è stato imposto un imponibile contributivo che non può superare il valore di 105.014€, in base a quanto stabilito dalla legge Dini (art. 1, co. 18 della legge 335/1995).
Aliquote di rendimento FPLS
Le aliquote di rendimento della retribuzione pensionabile sono quelle vigenti nell’AGO (2% per ogni anno di contribuzione con rendimenti decrescenti al crescere della retribuzione), sia per la quota A che per la quota B.
Il massimale di retribuzione pensionabile impone una limitazione alle aliquote di rendimento per le quote superiori al primo tetto di retribuzione pensionabile (49.279,2€) per gli iscritti al FPLS. Ciò significa che le quote aggiuntive possono essere riconosciute solo fino al raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile.
Contributi FLPS e FPLD per la pensione
La contribuzione versata presso il FPLS viene utilizzata gratuitamente insieme a quella versata presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (FPLD) e/o quella versata presso il fondo speciale dei coltivatori diretti, al fine di ottenere una prestazione previdenziale unica come la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata.
Nel caso in cui non si raggiunga il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione tra il FPLD, è possibile valorizzare anche la contribuzione eventualmente versata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Tuttavia, per i lavoratori del gruppo A, il perfezionamento del diritto a pensione deve avvenire solo con la contribuzione derivante dall’attività lavorativa nel settore dello spettacolo, senza poter far valere la contribuzione figurativa o da riscatto o quella versata nel FPLD o nella gestione CD. A partire dal 1° luglio 2021, questo requisito è stato rivisto in modo che almeno due terzi delle prestazioni svolte nel settore dello spettacolo possano essere considerate.
=> Riscatto laurea per la pensione ex Enpals
In alternativa alla convenzione sopra citata, la contribuzione può essere oggetto di ricongiunzione secondo le regole previste dalla legge 29/1979.
Gli assicurati possono anche utilizzare la totalizzazione nazionale, il computo nella gestione separata o il cumulo dei periodi assicurativi secondo le norme che disciplinano tali istituti.