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Definizione liti fiscali pendenti in scadenza: ultime istruzioni

di Alessandra Gualtieri

27 Settembre 2023 09:15

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Definizione liti fiscali pendenti, regole e scadenze: entro il 2 ottobre una domanda autonoma per ogni controversia tributaria, fino a 54 rate.

Per rottamare le controversie pendenti con il Fisco grazie alla tregua fiscale c’è tempo fino al 30 settembre 2023, ma cadendo tale scadenza di sabato (un prefestivo), il termine ultimo slitta al 2 ottobre.

Le nuove date e le modalità di versamento a rate delle somme dovute con definizione agevolata sono state indicate dal primo Decreto Bollette (articolo 20 del DL 34/2023).

Oltre al modello di adesione  e alle relative istruzioni, è disponibile una piattaforma dedicata per l’invio delle domande per via telematica.

Sanatoria liti pendenti: le prossime scadenze

Per pagare le somme dovute a seguito di adesione alla tregua fiscale sulle liti fiscali pendenti (articolo 1, commi da 186 a 202, Legge 197/2022), la scadenza del 2 ottobre riguarda sia il termine per presentare la domanda di adesione sia quella per versare gli importi dovuti.

Tali somme si possono anche versare con pagamento dilazionato, fino a un massimo di 54 rate.

Deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, una singola domanda di definizione per ciascuna lite fiscale, ossia per ogni singolo atto impugnato. La domanda è esente dall’imposta di bollo.

Contenzioni fiscali ammessi

Sono ammesse a sanatoria con definizione agevolata le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 – in ogni stato e grado del giudizio, comprese quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o quella delle Dogane e dei Monopoli.

Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data della domanda, il processo non sia già concluso con pronuncia definitiva.

Quando e come pagare le somme dovute

Entro il 2 ottobre 2023 va versato l’importo dovuto oppure la prima rata. La rateizzazione è concessa se l’importo supera i mille euro.

Si possono scegliere due differenti tempistiche di pagamento.

  • in un massimo di 20 rate di pari importo per le quali, dopo le prime tre, la cadenza è trimestrale (entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno);
  • in un massimo di 54 rate di pari importo, con rateizzazione mensile a partire dalla quarta (entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024, fatta eccezione per dicembre quando si paga entro il 20 del mese).

Le prime tre rate, invece, in tutti i casi vanno pagate comuni a entrambe le opzioni, sono:

  1. prima rata entro il 30 settembre,
  2. seconda rata entro il 31 ottobre,
  3. terza rata entro il 20 dicembre.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a partire dal giorno di pagamento della prima rata.