La nuova causa di non punibilità prevista dal DL 34/2023 per il reato di omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis) e IVA (articolo 10-ter) e indebita compensazione con utilizzo di crediti non spettanti (articolo 10-quater, comma 1), si applica nell’ambito della tregua fiscale quando:
le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
A fare il punto sulla nuova opzione è l’Agenzia delle Entrate, che commenta le disposizioni contenute nell’articolo 23 del Decreto Legge n. 34/2023, alla luce di una nuova sentenza di Cassazione.
Scudo penale e tregua fiscale
I contribuenti che hanno aderito alla tregua fiscale (prevista dalla Legge di Bilancio n. 197/2022), possono beneficiare della non punibilità penale oltre a godere di una dilazione sulla regolarizzazione del debito fino a cinque anni.
Reati ammessi a sanatoria e scudo
La nuova causa di non punibilità non riguarda soltanto i reati di omesso versamento di ritenute e IVA e di indebita compensazione con crediti non spettanti. Ci sono anche le altre fattispecie disciplinate dal Dlgs n. 74/2000:
- tutte le definizioni agevolate (articolo 13-bis, Dlgs n. 74/2000)
- dichiarazione infedele o fraudolenta, sempre ché venga eseguito il ravvedimento speciale prima del controllo fiscale (articolo 13, comma 2, Dlgs n. 74/2000).
Definizione agevolata a rate: effetti sullo scudo penale
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il caso delle definizioni agevolate ammissibili a scudo penale nel caso in cui vengano eseguite con pagamento rateale.
Gli articoli 13 (causa di non punibilità) e 13-bis (circostanza attenuante) del Dlgs n. 74/2000, richiedono, infatti, che il contribuente provveda all’integrale pagamento del debito tributario prima del dibattimento di primo grado.
Tuttavia, la recente pronuncia n. 28031 del 28 giugno 2023 della Corte di Cassazione, riconosce il pagamento rateale del debito anche dopo l’apertura del dibattimento, legittimando l’applicabilità della nuova causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell’articolo 131-bis cp.
La disposizione rientrante nella Riforma Cartabia e stabilisce che:
nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Il contribuente soggetto ad accertamento fiscale con rilevanza penale, e che intende sfruttare i benefici della tregua fiscale, potrà dunque farlo anche in ambito penale, rateizzando il debito (fino a 20 rate trimestrali) posto che il processo penale risulta sospeso sino all’effettivo e integrale pagamento del debito tributario.
Scadenze da rispettare
Per l’adesione e l’accesso a tutti i benefici del caso, il contribuente dovrà:
- presentare, entro il 30 settembre 2023, apposita domanda di definizione, utilizzando il modello approvato con provvedimento dello scorso 1° febbraio;
- eseguire il pagamento integrale delle somme dovute prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e invocare l’applicazione della circostanza attenuante (ex articolo 13-bis, Dlgs n. 74/2000).
Così procedendo potrà beneficiare dell’applicazione della pena su richiesta (articolo 444 cpp) e della non applicazione delle sanzioni accessorie (articolo 12 del Dlgs n. 74/2000).
Nello caso in cui la contestazione tributaria e penale riguardi l’omesso versamento di ritenute, il mancato versamento di IVA oltre 250mila euro o l’indebita compensazione di crediti non spettanti oltre 50mila euro annui, aderendo alla definizione agevolata potrà avvalersi anche dello scudo penale, chiedendo l’applicazione della nuova causa di non punibilità.