La rottamazione e lo stralcio debiti fino a mille euro per i Comuni che non affidano il recupero delle tasse all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER), ma lo fanno in autonomia i tramite concessionarie private, prevede tempistiche e procedure specifiche.
Il riferimento legislativo è l’articolo 17-bis, del decreto legge 34/2023. Vediamo esattamente quali sono le regole di questa misura di tregua fiscale.
Rottamazione e stralcio cartelle locali
L’opzione riguarda tutti gli enti locali (Comuni, Regioni, Province e Città metropolitane) e prevede le seguenti possibilità, su delibera locale:
- stralcio parziale di ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- stralcio totale di ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- definizione agevolata di ingiunzioni e accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Scadenze per Comuni senza riscossione AdER
Per aderire, gli enti locali devono approvare specifica delibera entro il 29 luglio ed entro il 31 luglio trasmetterle al ministero delle Finanze.
I Comuni non hanno però obbligo di delibera “negativa”: se intendono aderire, infatti, devono approvare apposita disposizione ma, se non lo deliberano nulla, per legge restano automaticamente fuori dallo stralcio.
Ad ogni modo, la formulazione della legge consente eventualmente di approvare diverse delibere per le diverse formule di tregua fiscale 2023, tra cui una per lo stralcio e una per la rottamazione.
Scadenze con riscossione tramite concessionarie private
Nel caso in cui la riscossione dei debiti degli enti locali sia affidata a concessionarie private bisognava invece inviare la comunicazione entro il 30 giugno.
La norma prevede che il termine per l’approvazione della delibera, tuttavia, sia sempre il 29 luglio. E indica poi la necessità di trasmettere l’atto al ministero e alle concessionarie private, con le scadenze sopra riportate.
Come si applica la tregua fiscale in questi casi
I Comuni possono decidere se applicare stralcio e rottamazione, ed anche modalità e termini di adesione. Ma non possono «restringere l’ambito di applicazione delle norme primarie, ad esempio escludendo le entrate patrimoniali, o limitando le misure ad alcuni tributi, o, infine, riducendo il numero di anni definibili», perché il Legislatore ha attribuito agli enti la potestà di applicare le analoghe disposizioni normative già previste per i carichi affidati agli agenti della riscossione.
Cosa deve indicare la delibera comunale
Le delibere locali, oltre alla volontà di aderire hanno la libertà di stabilire i seguenti elementi:
- numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza: non è necessario quindi che il piano di rateazione sia analogo a quello previsto dalla rottamazione quater (otto rate, di cui le prime due al 20% e le altre di pari importo). Non ci sono in genere paletti su questo punto, per cui, sottolinea IFEL, il piano può anche superare i cinque anni previsti per le normali rateazioni delle cartelle esattoriali, o viceversa essere più corto,
- modalità di adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata: il Comune deve quindi mettere a disposizione apposita modulistica;
- termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi: il termine di presentazione dell’istanza dovrà essere fissato in data non antecedente almeno a 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento comunale;
- termine di comunicazione ai debitori dell’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata, delle singole rate e relativa scadenza (questo termine dovrà essere ragionevolmente ravvicinato ma coerente – come anche la procedura nel suo complesso – con le capacità operative dell’ufficio comunale o dell’affidatario preposti al servizio).
Stralcio parziale fino a mille euro
Come regola generale, questa opzione riguarda i debiti di importo residuo fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), allo scorso primo gennaio. Sono comprese anche le multe stradali. Lo stralcio è parziale, quindi in pratica, vengono annullati solo interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Restano invece dovuti il “capitale” e le somme maturate alla data del 1° gennaio scorso a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il tetto dei mille euro al primo gennaio si riferisce ai “singoli carichi”, non alla somma di tutti i crediti eventualmente inseriti in uno stesso provvedimento di ingiunzione. L’arco temporale previsto, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, infine, viene identificato dalla data di emissione dell’atto, non da quella della notifica al contribuente.
Stralcio totale fino a mille euro
Le regole applicative sono le stesse previste per lo stralcio parziale, con una differenza: il Comune che sceglie questa opzione, cancella tutto il debito, non solo interessi e sanzioni. In definitiva, si legge nella nota AFEL, il Comune può:
- non deliberare nulla; pertanto, le ingiunzioni restano integre, salvo la possibilità di accedere alla definizione delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi relativi al periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022, se deliberata dal Comune;
- deliberare lo stralcio parziale; in tale evenienza sono annullati sanzioni ed interessi di mora, rimanendo a carico del debitore l’imposta, le spese di notifica e le eventuali spese per le procedure esecutive e cautelari. Nel caso delle multe stradali, si stralciano interessi di mora e maggiorazioni semestrali, non la sanzioni originaria;
- deliberare lo stralcio totale; l’intero credito è automaticamente annullato.
Definizione agevolata
La regola di base è la stessa della Rottamazione quater nazionale, per cui i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti su richiesta del contribuente senza corrispondere interessi, aggi e sanzioni.
Possono essere oggetto di definizione agevolata sia le ingiunzioni di pagamento che gli accertamenti esecutivi introdotti nell’ordinamento dal 2020. Per quanto riguarda le ingiunzioni, occorrerà fare riferimento a quelle emesse direttamente dall’ente, in caso di riscossione diretta, oppure ai crediti inclusi in atti emessi dall’ente e destinati ad essere trasmessi ai soggetti affidatari ai fini della riscossione coattiva.
Per gli accertamenti esecutivi, invece, non rientrano quelli emessi dal Comune ma non trasmessi all’AdE-R, anche perché questa pace fiscale si riferisce esplicitamente solo ai Comuni che riscuotono direttamente oppure si affidano a concessionarie private, diverse dall’Agenzia delle entrate riscossione. In questo ambito (riscossione diretta oppure concessionarie), rientrano tutti gli atti di accertamento divenuti esecutivi, ovvero gli atti per i quali al 30 giugno 2022 erano già decorsi i termini di impugnazione, o i sessanta giorni dalla notifica, per gli accertamenti esecutivi patrimoniali.
Termini di decadenza
Per quanto riguarda i termini di decadenza, c’è una differenza con le regola della Rottamazione quater. Queste ultime, prevedono un termine di tolleranza di cinque giorni per ogni rata, trascorso il quale il contribuente automaticamente perde i vantaggi della definizione agevolata e rientra nelle normali regole di riscossione. Questa regola non viene riproposta espressamente nella tregua fiscale per i Comuni.
Gli enti locali possono comunque introdurla con la delibera.