Si rinnovano nel 2024 le consuete agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori: anche per quest’anno, sono previste le deduzioni forfetarie sulle spese non documentate (di cui all’articolo 66, comma 5 del TUIR) per il periodo d’imposta 2023.
La deduzione fiscale spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero di singolo viaggi compiuti.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore fuori dal Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), la deduzione fissa si conferma pari a 48 euro mentre dentro al perimetro del Comune si può dedurre il 35% di quanto riconosciuto per i medesimi trasporti fuori dal territorio comunale.
Per quanto riguarda l’indicazione del bonus in dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP, utilizzando:
- nel rigo RF55 i codici 43 e 44
- nel rigo RG22 i codici 16 e 17
I diversi codici si riferiscono all’agevolazione sui trasporti dentro il Comune ed a quelli oltre tale confine.