Il convivente more uxorio, quindi non legato dal vincolo del matrimonio, non può essere inquadrato come collaboratore familiare o come coadiuvante familiare dal punto di vista previdenziale.
A ribadirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che con la nota 879/2023 conferma quanto affermato dall’INPS col la circolare del 2017.
Tra le tutele estese ai conviventi, infatti, non sono comprese quelle relative alla copertura previdenziale per chi ricopre il ruolo di collaboratore familiare o di coadiuvante familiare, in quanto per rientrare in questo regime è necessario essere un familiare fino al terzo grado di parentela ed entro il secondo grado di affinità.
Solo in questi casi la collaborazione con il titolare di un’impresa o di lavoro autonomo viene esclusa dall’obbligo di iscrizione all’INPS e INAIL, così come di versamento dei contributi e premi assicurativi.
L’INL, tuttavia, attende la decisione della Corte di Cassazione che con l’ordinanza 2121 del 24 gennaio 2023 ha rimesso alle Sezioni Unite Civili la questione relativa all’applicabilità della disciplina anche al convivente more uxorio, qualora la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado di stabilità accertato.