Come si calcolano e si indicano in dichiarazione i redditi imponibili ai fini previdenziali, i contributi soggettivi sul reddito eccedente il minimo a saldo 2022 e il primo acconto 2023 dei lavoratori autonomi: tutte le indicazioni sono contenute nella circolare INPS 52/2023, che dettaglia le modalità di compilazione del Quadro RR del Modello Redditi 2023-PF.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro il 30 giugno oppure entro il 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Artigiani e Commercianti: il reddito nel Quadro RR
Per i titolari di imprese artigiane e commerciali, il reddito imponibile ai fini previdenziali è il totale dei redditi d’impresa 2022, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti.
Per i soci di Srl (società a responsabilità limitata) iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani o dei Commercianti, la base imponibile – oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa – è costituita dalla parte del reddito d’impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
I soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative, ai fini dell’imposta sul reddito applicano l’articolo 50 del TUIR (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente). In ogni caso, sono obbligati alla compilazione del quadro RR del modello Redditi.
Nella circolare INPS 52/2023, ci sono poi una serie di indicazioni sulla compilazione in una serie di casi specifici: ad esempio, integrazione con eventuali derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC”, presenza di coadiutori o coadiuvanti, alcuni forfettari.
Come regolarizzare i debiti INPS con F24
A integrazione delle istruzioni, l’INPS fornisce poi precisazioni per debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito, da e regolarizzare tramite il modello F24.
La codeline da riportare è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare, codice INPS di 17 caratteri). In caso di importi diversi da quelli originari, deve essere rideterminata secondo i criteri di cui al paragrafo 3 della circolare 98/2001.
Si può usare la funzione di calcolo della codeline disponibile sul portale INPS al seguente percorso: “Imprese e Liberi professionisti” > “Debiti Contributivi” > sezione Aree tematiche: “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” > “Calcolo codeline”.
Autonomi: base imponibile e contributi
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi IRPEF, compresi quelli prodotti in forma associata e/o in “regime forfettario”.
Ecco i redditi che potrebbero incidere sulla formazione dell’imponibile e che il professionista deve indicare nel rigo RR5 con i seguenti codici.
- Codice 1: nella colonna di reddito di riferimento è riportata la somma dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei quadri RE, RH e/o LM anche se a zero o importo negativo e/o le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari indicate nel rigo RL26 con codice 2 indicato nella colonna 2;
- Codice 2: nel caso in cui il contribuente percepisca indennità in qualità di Amministratore locale di cui all’articolo 1 del D.M. 25 maggio 2001 e gli enti competenti abbiano versato i contributi alla Gestione separata. Il flusso telematico delle indennità erogate deve essere stato inviato utilizzando il flusso Uniemens e indicato il tipo rapporto “04 amministratore di Enti locali (D.M. 25.5.2001)” o “19 Amministratori locali iscritti in GS come Liberi Professionisti”;
- Codice 3: redditi percepiti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR; utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR (si ricorda che tali compensi sono stati oggetto di modifica normativa ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 81/2015); redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR. I compensi sono individuati nelle denunce Uniemens e nella Certificazione Unica con i Tipi rapporto in allegato alla presente circolare (Allegato n. 1);
- Codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica erogati dalle Università Statali e dichiarati con tipo rapporto “05 Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da Miur” e “14 Formazione specialistica”.
- Codice 5: con il codice 5 sono indicati i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR, e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio, un architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente oppure un professionista che produce reddito da lavoro autonomo sul quale sono pagati contributi per una parte del reddito presso la gestione ex Enpals e per la parte restante alla Gestione separata).
I redditi evidenziati con i codici 2, 3 e 4, essendo già soggetti a contribuzione nella Gestione separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2022 è pari a 105.014,00 euro.
Nel secondo fascicolo del modello “Redditi 2023-PF”, sono riportati alcuni esempi di determinazione del reddito imponibile.
Casi particolari di compilazione Quadro RR
La circolare INPS precisa che la sezione II del Quadro RR va compilata anche nei casi di:
- reddito negativo;
- non è stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
- sul reddito da lavoro autonomo è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);
- è stato raggiunto il massimale come parasubordinato (così da non assoggettare a contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente sia il codice 1 (totale del reddito da lavoro autonomo) sia il codice 3 (redditi provenienti da denunce Uniemens il cui imponibile concorre alla formazione del massimale annuo) oppure il codice 2 o 4;
- il reddito da lavoro autonomo comprende anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals (si ricorda che il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito).