Gli investimenti in beni strumentali agevolati con gli incentivi 4.0 non si dichiarano due volte: le voci già inserite nella dichiarazione passata in riferimento a un acconto non vanno nuovamente indicate nel modello Redditi 2023.
E ancora: nel caso di acquisto di beni solo successivamente interconnessi, il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione per l’anno fiscale in cui è stata sostenuta la spesa e non a quello dell’interconnessione. Eventualmente, l’impresa può presentare un Redditi Integrativo per correggere eventuali errori.
Sono precisazioni su cui l’Agenzia delle Entrate interviene con nuove FAQ pubblicate online. Vediamole.
Incentivi 4.0: come si compila il Modello Redditi
Il primo punto affrontato riguarda la corretta compilazione del rigo RU 130 del Modello Redditi 2023, nel quale si indicano gli investimenti in beni strumentali 2022 effettuati nel relativo periodo d’imposta.
Investimenti con acconto 2021
Il caso esposto riguarda un’impresa che ha effettuato gli investimenti nel 2022, su un ordine prenotato a fine 2021 con versamento dell’acconto del 20%, indicato quindi nel Modello Redditi 2022 al rigo RU5, colonne 2 e 3.
- Nel rigo RU 140 della dichiarazione dell’anno scorso andavano indicati gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta.
- Nel rigo RU 130 del modello Redditi 2023, invece, vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022, diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022.
- Nella colonna 1 del rigo RU5 va indicato il corrispondente credito d’imposta, poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.
Investimenti passati con interconnessione 2022
La seconda FAQ riguarda il momento in cui bisogna dichiarare un credito per l’acquisto di beni 4.0 non ancora interconnessi.
Per essere considerati 4.0, i macchinari e i software elencati negli allegati A e B della legge 232/2016 devono essere interconnessi. Il momento in cui avviene l’interconnessione è quello in cui diventa utilizzabile il credito d’imposta.
Ma se un’impresa ha effettuato l’investimento negli anni precedenti e l’interconnessione al sistema aziendale è avvenuta nel 2022, il credito doveva essere indicato nella dichiarazione riferita all’anno in cui è avvenuta la spesa.Eventualmente, anche mediante dichiarazione integrativa, che consente di correggere dichiarazioni precedenti.
Questa modalità di compilazione prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.