Il mese di congedo parentale indennizzato all’80% introdotto dalla Legge di Bilancio deve ricadere nel trimestre non trasferibile all’altro genitore: la precisazione è contenuta nella circolare INPS 45/2023 e limita la fruizione del beneficio per i neo-genitori che nel 2023 hanno già utilizzato tre mesi di congedo facoltativo.
Vediamo esattamente perchè e come funziona nella pratica questo paletto.
Come funziona il mese di congedo parentale all’80%
La Legge di Bilancio (comma 359, legge 197/2022) ha innalzato dal 30% all’80% la retribuzione dell’indennità di congedo parentale per una sola mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Le regole sono le seguenti:
- il mese all’80% è uno solo per entrambi i genitori (non è a testa), che però possono anche frazionarlo restando nel complessivo mese in tutto;
- il beneficio è riservato solo ai dipendenti, sia nel pubblico sia nel privato (se uno dei genitorinon lo è, spetta solo all’altro);
- il genitore deve aver terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022 (anche per un solo giorno).
A questi vincoli si aggiunge quello INPS: il congedo all’80% deve ricadere nei primi tre mesi di congede parentale, che in base alle nuove regole 2023, non sono trasferibili all’altro genitore.
Il paletto dei tre mesi non cedibili
La legge ha modificato l’articolo 34 dlgs 151/2001:
Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione (elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione).
C’è dunque un esplicito riferimento all’utilizzo nell’ambito dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore.
Riportiamo un esempio contenuto nella circolare INPS che chiarisce il meccanismo.
La madre dipendente fruisce del congedo di maternità dal 15 settembre 2022 al 15 febbraio 2023 e il padre dipendente prende tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili ) e utilizza un altro mese dal 10 gennaio al 9 febbraio 2023.
In questo caso, spiega l’INPS, il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, perché «l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro». La madre, invece, siccome ha terminato il congedo di maternità nel 2023, ha diritto al congedo parentale indennizzato all’80%, fino ai sei anni di vita del figlio.
Ricordiamo infine che, secondo le nuove regole:
- i periodi di congedo parentale entro i 6 anni del bambino (o dall’ingresso in famiglia) fruiti dal 1° gennaio 2023 sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 1 mese;
- i successivi periodi di congedo, entro i 12 anni del figlio, sono indennizzati al 30% fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese all’80%);
- i restanti periodi, fino al limite di 10/11 mesi (se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno tre mesi), non sono indennizzati, salvo che ci siano i requisiti di reddito (inferiore a 2,5 volte il minimo di pensione, in tale caso sono al 30%).