Inizia il conto alla rovescia per la scadenza della seconda rata IMU a saldo per il 2023, il cui termine è fissato il 18 dicembre. Sono tenuti a pagare la tassa sugli immobili tutti i proprietari, con l’unica eccezione della prima casa (se non è di lusso).
Il pagamento va effettuato con il modello F24 oppure con i bollettini postali. In questo articolo, forniamo in particolare le istruzioni pratiche per il versamento tramite modello F24.
Calcolo IMU a saldo dovuta
Per il calcolo d’imposta bisogna partire dalla rendita catastale rivalutata del 5%, applicando il coefficiente per tipologia (160 nel caso delle abitazioni).
Ecco tutti i moltiplicatori per i fabbricati in Catasto:
Gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore |
A (tranne A/10) |
160 |
A/10 |
80 |
B |
140 |
C/1 |
55 |
C/2, C/6 e C/7 |
160 |
C/3, C/4 e C/5 |
140 |
D (tranne D/5) |
65 |
D/5 |
80 |
Per le aree fabbricabili (articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019) la base imponibile è costituita “dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi della zona territoriale, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;
Per i terreni agricoli (articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019) e per quelli non coltivati, la base imponibile è invece costituita “dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135”.
A questo punto di aggiunge l’aliquota IMU 2023 stabilita con apposita delibera comunale. Le delibere sono online nella sezione dedicata del sito del Ministero delle Finanze; in caso di mancata pubblicazione si applicano aliquote e detrazioni dell’anno precedente.
Sconti applicati sull’IMU dovuta
L’IMU è dovuta in misura ridotta per:
- fabbricati di interesse storico o artistico (base imponibile al 50%)
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni (base imponibile al 50%)
- abitazioni concesse in comodato ai parenti entro il primo grado e utilizzate come abitazione principale (base imponibile al 50% fatta eccezione per unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9)
- abitazioni locate a canone concordato (aliquota per abitazioni non prima casa o per la specifica fattispecie; base imponibile al 75%).
Come pagare la seconda rata IMU
La sezione corretta da compilare del Modello F24 è “IMU e altri tributi locali”.
Compilazione F24 per il pagamento IMU
Nella sezione “Codice” ente bisogna inserire il codice corrispondente al Comune in cui si trova l’immobile (l’elenco si può consultare sul portale dell’Agenzia delle entrate con il seguente percorso: Servizi < Ricerca codici tributo < Tabelle Codici < Tabella dei codici dei Comuni).
Il campo dedicato a rateazione/mese rif non va compilato, mentre in quello successivo si inserisce l’anno a cui si riferisce il pagamento dell’imposta. Nel caso dell’accordo IMU di giugno, l’anno è il 2023.
A questo punto bisogna inserire l’importo della rata IMU nel campo “importi a debito versati“. Nella colonna successiva bisogna indicare eventuali importi a credito compensati e poi indicare i saldi (importi a debito, eventuali a credito compensati, saldo totale del versamento effettuato con F24).
Nella seconda colonna, bisogna scegliere quale casella barrare in base all’operazione che si sta facendo. Nel caso del saldo di dicembre si barra la casella apposita. Nella casella numero immobili si segna il numero delle case per cui si sta effettuando il versamento.
Codici tributo per il versamento IMU
C’è poi la sezione dedicata ai codici tributo, che variano a seconda della tipologia di immobile.
- 3912: IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913: IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914: IMU – imposta municipale propria per i terreni;
- 3916: IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili;
- 3918: IMU – imposta municipale propria per altri fabbricati (seconda casa locata e non, negozi e botteghe e abitazioni rurali non principali);
- 3925: IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale;
- 3930: IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
- 3939: IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.