Tratto dallo speciale:

INPS: decorrenza della pensione anticipata Quota 103

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 15 Maggio 2023
Aggiornato 13 Giugno 2023 07:22

logo PMI+ logo PMI+
L'INPS aggiorna le procedure per la pensione anticipata flessibile (Quota 103): decorrenza di 3 mesi per privati e autonomi, di 6 mesi per dipendenti PA.

L’INPS ha aggiornato le procedure per la domanda di Quota 103 per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS e alla Gestione separata, con la definizione delle finestre di decorrenza previste in base alla categoria dei lavoratori.

Si tratta dell’unica formula di flessibilità in uscita concessa con la Manovra Economica 2023. In base alle anticipazioni sulla Riforma Pensioni, potrebbe essere prorogata per un altro anno, sebbene non ci siano ancora certezze in questo senso.

Le eventuali risorse economiche per un intervento di natura previdenziale – che si tratti del rinnovo di Quota 103 o di una diversa misura – non sono state previste nel DEF (Documento programmatico di Governo sulle prossime misure economiche 2024 in base ai dati di bilancio) e pertanto è necessario attendere la NaDEF (Nota di aggiornamento al DEF) di fine settembre per saperne di più.

Pensione anticipata Quota 103: requisiti e scadenze

Per accedere alla pensione anticipata flessibile con Quota 103, i lavoratori devono avere almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (totale 103). Tali requisiti devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. La Quota 103 consente di andare in pensione a 62 anni a patto di avere maturato 41 anni di contributi e di subire la limitazione di importo sull’assegno prevista (fino ad un massimo di 5 volte il trattamento minimo INPS) fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, al momento fissati a 67 anni.

Apertura della finestra e decorrenza della pensione

Il diritto alla pensione anticipata flessibile (di cui all’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), conseguito nel corso del 2023, consente l’accesso alla Quota 103 in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

  • Per i dipendenti di datori di lavoro privati (e comunque diversi dalla PA) e per i lavoratori autonomi, la pensione decorrerà dopo un periodo di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 2023.
  • Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la pensione decorrerà dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2023.

=> Calcolo pensione

Modalità di accesso per personale AFAM e scuola

Le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) e della scuola restano confermate.

Il personale AFAM potrà accedere alla pensione dal 1° novembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti, mentre il personale della scuola potrà farlo dal 1° settembre dello stesso anno. I requisiti si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate, ma comunque entro l’anno solare.

Come fare domanda di Pensione Quota 103

Le domande di pensione con la nuova Quota 103 possono essere presentate:

  • dal sito web INPS (www.inps.it) con SPID di secondo livello, CNS o Carta di identità elettronica, tramite il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  • rivolgendosi agli Istituti di Patronato;
  • telefonando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento).