Ho 58 anni, sono operaio e faccio turni anche notturni. Per la pensione anticipata, il requisito delle 64 notti minime nei sette anni di lavoro usurante va raggiunto per ciascuna annualità oppure si possono compensare tra diverse annualità? Se non si raggiunge il minimo delle 64 notti in una delle sette annualità consecutive, cosa succede? In poche parole, il computo delle notti lavorative si può effettuare nei sette anni complessivi oppure va fatto anno per anno?
Per la pensione usuranti non si possono compensare le diverse annualità ma non è necessario che le 64 giornate minime di lavoro notturno siano state effettuate nell’anno civile (ovvero dal primo gennaio al 31 dicembre dello stesso anno).
La circolare INPS 90/2017 specifica che «per la valutazione del periodo di svolgimento di lavoro notturno a turni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare, ossia, nell’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno precedente (esempio: 20 febbraio 2017 – 20 febbraio 2016)».
Quindi, le consiglio di verificare se con questo metodo di calcolo lei rientra nel requisito.
C’è un’ulteriore disposizione che potrebbe andarle incontro, contenuta nella legge di Bilancio 2018. In base alla quale:
Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.
La circolare INPS 59/2018 specifica che, di conseguenza, i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, che svolgono attività lavorativa per almeno 6 ore nel periodo notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, possono applicare questa regola.
I turni svolti per almeno sei ore nel periodo notturno, come sopra indicato, sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 ai fini del raggiungimento del numero di turni annui previsti per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori.
Quindi, se l’accordo collettivo che disciplina il suo contratto di lavoro è precedente al 2016, lei potrebbe rientrare in questa casistica.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz