I crediti energetici (i Bonus energia e gas) concessi dal Governo per sostenere le imprese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Nel quadro RU del Modello Redditi 2023 è stata i fatti prevista l’indicazione puntuale dei dati relativi agli importi maturati nel corso dell’anno d’imposta 2022.
Utilizzo e cessione dei crediti d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022 oppure ceduto a terzi, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.
- Se si utilizza in compensazione, i bonus si indicano nella sezione I del quadro RU vanno compilati i righi RU5, colonna 3, RU6, RU8 e RU10.
- Se si sceglie la cessione, i cessionari dovranno indicare al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto mentre il cedente compilerà il rigo RU9, colonna 1, riportando nella colonna l’importo ceduto.
Codici credito bonus energia
Per ogni periodo agevolato del 2022 è stato previsto un codice tributo specifico. Di seguito la tabella con i codici per le diverse tipologie di imprese e periodi di riferimento:
Periodo di riferimento | Codice credito |
Imprese energivore – primo trimestre 2022 | O1 |
Imprese energivore – secondo trimestre 2022 | O2 |
Imprese gasivore – primo trimestre 2022 | P9 |
Imprese gasivore – secondo trimestre 2022 | O3 |
Imprese non energivore – secondo trimestre 2022 | O7 |
Imprese non gasivore – secondo trimestre 2022 | O8 |
Imprese energivore – terzo trimestre 2022 | P3 |
Imprese gasivore – terzo trimestre 2022 | P4 |
Imprese non energivore – terzo trimestre 2022 | P5 |
Imprese non gasivore – terzo trimestre 2022 | P6 |
Imprese energivore – ottobre e novembre 2022 | Q2 |
Imprese gasivore – ottobre e novembre 2022 | Q3 |
Imprese non energivore – ottobre e novembre 2022 | Q4 |
Imprese non gasivore – ottobre e novembre 2022 | Q5 |
Imprese energivore – dicembre 2022 | Q8 |
Imprese gasivore – dicembre 2022 | Q9 |
Imprese non energivore – dicembre 2022 | R1 |
Imprese non gasivore – dicembre 2022 | R2 |
Codici tributo per i crediti energetici 2023
Nelle istruzioni dei modelli Redditi 2023 sono già previsti i codici tributo riferiti ai crediti maturati nel primo trimestre 2023 per l’utilizzo in compensazione:
- “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Concludiamo ricordando che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2023 e non è assoggettato ai limiti di utilizzo previsti dalla normativa.