La Camera ha approvato in via definitiva il Disegno di legge di conversione del Decreto Criptovalute, in attuazione del Regolamento UE 2022/858, contenente disposizioni in materia di emissioni e circolazione di specifici strumenti finanziari in forma digitale, di infrastrutture nell’applicazione delle criptovalute e della blockchain e di semplificazione della sperimentazione FinTech.
Il Decreto Criptovalute, in particolare, mette mero su bianco la definizione normativa di strumento finanziario digitale, vale a dire emessi su un registro per la circolazione digitale.
Cosa prevede il Decreto Criptovalute
Con riferimento alla normativa europea DLT Pilot Regime (Distributed Ledger Technology), il testo prevede disposizioni che si applicano a numerose categorie di strumenti finanziari:
Azioni, obbligazioni, titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, ulteriori titoli di debito emessi in conformità con l’ordinamento italiano, ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani, strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano, azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani e ulteriori strumenti individuati.
Rispetto al Regolamento UE, nel decreto italiano il nuovo sistema si applica a tutti gli strumenti finanziari, sia quelli destinati alla negoziazione sia quelli emessi da società non quotate.
L’emissione e il trasferimento delle criptovalute devono essere effettuati attraverso apposite scritturazioni sul registro per la circolazione digitale che deve essere tenuto da un responsabile. Tale database dovrà consentire di individuare i destinatari delle scritturazioni, la specie eil numero degli strumenti finanziari digitali detenuti.
A poter essere iscritti nell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale sono: banche, imprese di investimento e gestori di mercato stabiliti in Italia, intermediari finanziari iscritti all’albo, istituti di pagamento e di moneta elettronica, gestori e imprese di assicurazione e riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l’attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza e stabiliti in Italia, altri emittenti con sede legale in Italia che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi.
Potranno essere iscritte le società italiane con capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro o requisiti equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato membro diverso.
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Come autorità competenti in materia, infine, vengono individuate la Consob e la Banca d’Italia, mentre si precisa anche l’attivazione di sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto.
Finanza sempre più digitale
Con il nuovo decreto, l’Italia ha dato il via all’attuazione di un segmento importante del Digital financial package dell’Unione europea, che tocca aspetti della digital identity, dell’open finance, e dei crypto-asset per garantire protezione di consumatori e imprese e, soprattutto, stabilità finanziaria.
Si comincia dunque con un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito, un regime sperimentale per lo sviluppo del mercato secondario delle cripto-attività e l’adozione di un’area di trading e post-trading, con la negoziazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Obiettivo finale, favorire la nascita di un mercato unico digitale innovativo per la finanza.