Per chi non ha rispettato i termini di invio della Dichiarazione IVA annuale, scaduti lo scorso 2 maggio 2023, c’è ancora tempo e modo di mettersi in regola per evitare di incorrere nelle sanzioni prevista per omessa trasmissione. I titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistica o professionale – salvo esoneri ed esenzioni – devono infatti presentare ogni anno tale dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Vediamo chi ha diritto all’esonero e chi invece deve provvedere a regolarizzare la propria posizione, ricorrendo alle procedure previste in caso di Dichiarazione tardiva.
Cosa succede a chi non ha presentato la Dichiarazione IVA?
Chi non ha presentato la Dichiarazione IVA annuale entro il termine di legge, fissato per il 2023 al 2 maggio, va incontro a sanzioni pecuniarie rischiando anche di commettere un reato.
In base alle tempistiche con cui provvede a mettersi in regola, ricade nei casi di Dichiarazione IVA tardiva (per la quale è prevista la sola sanzione minima di 25 euro) oppure di Dichiarazione IVA omessa (configurabile anche come reato e con sanzioni maggiorate).
Quando si configura il reato di omessa dichiarazione?
Si configura il reato di omessa presentazione della Dichiarazione annuale IVA anche quando il contribuente abbia provveduto alla comunicazione dati di cui all’articolo 8-bis del Dpr n. 322/1998, non trattandosi di adempimenti equipollenti. In generale, l’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 74/2000 dispone che:
è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
Quando una Dichiarazione IVA è tardiva?
Per mettersi in regola, senza incorrere nel reato di omessa dichiarazione, si può trasmettere il Modello IVA entro 90 giorni dalla scadenza (per il 2023, i 90 giorni scadono il 31 luglio, anche se in base al termine ordinario del 30 aprile – che quest’anno cadeva di domenica – scadrebbero il 29 luglio), pagando la sanzione minima di 25 euro.
La dichiarazione IVA tardiva può rientrare teoricamente anche nella tregua fiscale, con ricorso al ravvedimento speciale (di cui ai commi da 174 a 178 della Legge n. 197/2022) istituito dalla Legge di Bilancio 2023, per quanto in questo caso convenga procedere subito con l’invio nei 90 giorni pagando 25 euro.
Cosa fare in caso di dichiarazione IVA omessa?
Nei casi di omessa Dichiarazione IVA, trascorsi i 90 giorni entro cui era possibile mettersi in regola con la Dichiarazione IVA tardiva, il contribuente può mettersi in regola spontaneamente oppure attendere l’avviso bonario del Fisco: la differenza è tuttavia sostanziale, perché cambiano di molto le sanzioni dovute:
- se la Dichiarazione IVA omessa è presentata spontaneamente, la sanzione amministrativa andrà dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, godendo anche della non punibilità dell’eventuale reato;
- se la Dichiarazione IVA omessa è trasmessa a seguito di accertamento (comunicata tramite, la sanzione andrà dal 120 al 240%, con punibilità del reato.
In questo ultimo caso, di norma il contribuente viene avvisato dall’Agenzia delle Entrate tramite cassetto fiscale, presso cui sono recapitate anche le indicazioni per procedere all’adempimento e al pagamento della sanzione dovuta.
Come si calcola la sanzione per omessa dichiarazione?
In caso di omessa dichiarazione, la sanzione va a un minimo del 120% ad un massimo del 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di legge pari a 250 euro e, in caso di redditi prodotti all’estero, con maggiorazione di un 1/3 della sanzione minima applicabile.
Dichiarazione IVA: chi non ha obbligo di presentazione?
Godono dell’esenzione dall’obbligo di invio della Dichiarazione IVA annuale i contribuenti che:
- per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o sono esonerati dagli obblighi di fatturazione e hanno effettuato solo operazioni esenti;
- si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, del regime forfetario, sono in mobilità o produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA;
- sono esercenti attività di organizzazione giochi, intrattenimenti e attività analoghe, esonerati dagli adempimenti IVA senza opzione per l’applicazione dell’IVA ordinaria;
- sono imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività IVA;
- sono residenti in altri stati della Comunità europea e hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di imposta;
- esercitano attività di intrattenimento e spettacolo con esonero da adempimenti IVA per proventi da attività connesse a scopi istituzionali;
- sono domiciliati o residenti extra-UE, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato;
- rientrano nella classe Ateco 02.30 o ex articolo 3 del dlgs 75/2018 e nell’anno solare hanno realizzato un volume d’affari entro 7mila euro.
I contribuenti transitati dal regime IVA ordinario al forfetario nel corso del 2023, sono obbligati all’invio della Dichiarazione IVA annuale per l’anno d’imposta 2022: se non lo hanno fatto, devono procedere a regolarizzare la propria posizione con una Dichiarazione tardiva e con il pagamento delle relative sanzioni.