L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 307 del 27 aprile 2023 a specifico interpello, ha precisato che la definizione agevolata degli avvisi bonari riguarda solamente le somme risultanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021, oppure quelle degli anni d’imposta precedenti ma soltanto se c’era una rateazione già in corso alla data del 1° gennaio 2023.
Ricalcolo sanzioni avvisi bonari
L’agevolazione prevede la rideterminazione delle sanzioni nella misura del 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che rimane dopo aver tenuto conto dei versamenti rateali effettuati fino al 31 dicembre 2022.
La sanatoria degli avvisi bonari si concretizza con il pagamento dei residui importi a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, oltre al pagamento delle sanzioni calcolate al 3% delle residue imposte non versate o versate con ritardo.
Casi di esclusione dalla sanatoria
La sanatoria degli avvisi bonari non si applica se la comunicazione di irregolarità ricevuta non è relativa ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 e alla data del 1° gennaio 2023 non era regolarmente in corso un pagamento rateale (riferito a qualsiasi periodo d’imposta).
Dunque, se non vi era un pagamento rateale in atto, la definizione agevolata viene esclusa per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato di una dichiarazione Modello 770/2018, come quello oggetto dell’interpello in questione.
In conclusione, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione se, alla data del 1° gennaio 2023, il contribuente non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità relativa ad un periodo d’imposta precedente a quello previsto dalla tregua fiscale, pur avendo iniziato il pagamento rateale nel corso del 2023 (doveva essere già partito prima).