Anche per il periodo d’imposta 2022, i contribuenti con indici sintetici di affidabilità (ISA) elevati possono beneficiare delle consuete agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f) del Dl n. 50/2017.
Il provvedimento che stabilisce i criteri per l’attribuzione delle agevolazioni fiscali è stato firmato il 27 aprile 2023 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Indici di affidabilità e agevolazioni fiscali
Questi criteri riguardano principalmente l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti e il rimborso dell’Iva, l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, l’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.
In particolare, l’esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale è concesso ai contribuenti con un livello di affidabilità di almeno 8, permettendo anche la compensazione di crediti Iva fino a 50mila euro maturati nel 2023 e di 20mila euro per imposte dirette e Irap maturati nel 2022. Per altre agevolazioni è richiesto un punteggio di almeno 9, come vedremo più avanti.
Requisiti per i benefici ISA
Per poter accedere ai benefici previsti, i contribuenti ISA devono soddisfare alcuni requisiti specifici. Tra questi, è necessario che il contribuente applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali (redditi di impresa e di lavoro autonomo) e che, in caso di applicazione di due diversi indici, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ciascuno sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
Soglie di accesso
Le soglie di accesso ai benefici sono state stabilite in conformità a quelle già individuate per il periodo d’imposta 2021, tenendo conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. La maggioranza dei contribuenti affidabili si attesta sopra il punteggio di 8, garantendo l’accesso alle agevolazioni fiscali previste.
Come funziona il regime di favore Dl n.50/2017
I contribuenti ISA che soddisfano i requisiti indicati dal provvedimento, accedono ai seguenti benefici:
- esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 50mila euro annui per l’IVA e 20mila euro per imposte dirette e IRAP;
- esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 50mila euro annui;
- esclusione dalla disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994;
- esclusione degli accertamenti su presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno un anno, in base al livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo non eccedente i due terzi di quello dichiarato.
I criteri applicati nel 2023
Esonero visto di conformità per compensazione crediti
Il punteggio almeno pari a 8 è stabilito anche a seguito dell’applicazione degli ISA 2022 per effetto di altri componenti positivi:
- compensazione dei crediti non superiori a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2023;
- compensazione del credito IVA infrannuale di importo fino a 50mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024;
- compensazione dei crediti fino a 2mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’IRAP 2022.
Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale.
Esonero visto o garanzia per rimborsi
L’esonero ai fini del rimborso IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2023 o sui primi tre trimestri 2024 è condizionato a un punteggio di almeno 8 per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di 8,5 calcolato con le modalità di cui sopra.
Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui e, anche in questo caso l’utilizzo dell’esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo.
Esclusione dalla disciplina delle società non operative
L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge n. 724/1994, è condizionato all’attribuzione di un punteggio di almeno 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato con le stesse modalità.
Esclusione degli accertamenti su presunzioni semplici
L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. anche in questo caso il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9.
Anticipazione della decadenza per l’accertamento
I termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2022, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito
L’esclusione per il periodo d’imposta 2022 richiede che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e un punteggio di almeno 9, anche per l’indicazione di ulteriori componenti positivi. Il beneficio è riconosciuto anche con punteggio pari a 9.