L’affidamento di lavori edilizi di importo superiore a 516mila euro è limitato solo a imprese con certificazione SOA (quanto meno quella relativa a OG1– edilizia civile e industriale) rilasciata da una Società organismo di attestazione ufficiale.
Tale requisito è necessario anche per ottenere gli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020 e impatta soprattutto sui progetti importanti, come ad esempio quelli legati al Superbonus e al Sismabonus.
Per quali bonus edilizi serve la SOA
Con la circolare n. 10 del 20 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti sull’articolo 10-bis del Dl n. 21/2022, che prevede l’obbligo per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, si applica ai fini del riconoscimento dei seguenti bonus edilizi:
- superbonus di cui all’ art. 119, D.L. n. 34/2020;
- detrazione IRPEF 50% per interventi recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 bis, c. 1, lett. a), b) e d), TUIR;
- ecobonus per interventi di efficienza energetica di cui all’ art. 14, D.L. n. 63/2013;
- sisma bonus per adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, c. da 1 bis a 1 septies, D.L. n. 63/2013;
- bonus facciate di cui all’art. 1, c. 219 e 220, legge n. 160/2019 (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022);
- detrazione IRPEF 50% per installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16 bis, c. 1, lett. h), TUIR;
- detrazione IRPEF/IRES 50% per installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 16 ter, D.L. n. 63/2013 (per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021);
- bonus 75% per superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119 ter, D.L. n. 34/2020.
Il requisito non è invece applicabile alla detrazione per le spese per acquisto di unità immobiliari di cui all’art. 16 bis, c. 3 del TUIR e per acquisto di “case antisismiche” di cui all’art. 16, c. 1 septies, D.L. n. 63/2013.
NB: l’obbligo SOA riguarda la fruizione della detrazione ma anche l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito laddove ancora utilizzabili.
Affidamento lavori e bonus edilizi
Le imprese devono rispettare due fasi per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per lavori su edifici condominiali e immobili fino a quattro unità possedute da un unico proprietario.
- Fino al 30 giugno 2023, le imprese devono possedere già la certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, oppure documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione.
- Dal 1° luglio 2023, solo le imprese con certificazione SOA potranno accedere ai bonus.
In pratica, anche nel settore privato dal 1° luglio 2023 le imprese dovranno dimostrare di aver avviato le pratiche per ottenere l’attestazione. L’obbligo riguarderà tutte le imprese appaltatrici e quelle coordinate da un general contractor.
Deroghe per lavori in corso e vecchi contratti
Se i lavori vengono eseguiti dopo il 31 dicembre 2022 l’attestazione è sempre necessaria.
Per i lavori in corso al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, è possibile fruire degli incentivi fiscali senza possesso della certificazione SOA. Tale possibilità è estesa anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.
Calcolo dell’importo soglia dei lavori
Per determinare se un lavoro ha un importo superiore a 516mila euro, occorre considerare l’importo al netto dell’IVA. Il limite di 516mila euro deve essere calcolato singolarmente per ciascun contratto di appalto e subappalto.
Ambito applicativo del requisito SOA
Le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, del Dl n. 34 del 2020 (bonus diversi dal Superbonus). Tuttavia, non si applicano alla detrazione per l’acquisto di unità immobiliari o case antisismiche.
Condizioni SOA per appalti e subappalti
Se un lavoro viene affidato in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, se il valore dell’opera complessiva supera i 516mila euro, e dalle imprese subappaltatrici solo se eseguono lavori di importo superiore a tale soglia.