Il rimborso spese corrisposto ai rider che utilizzano il mezzo proprio per effettuare le consegne non è rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto non deve essere sottoposto a tassazione.
Con la risposta n. 290 dello scorso 11 aprile, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indennità corrisposta ai rider che usano, su richiesta del datore di lavoro, il mezzo di trasporto di proprietà per le consegne non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Il rimborso chilometrico spetta ai rider che su richiesta aziendale utilizzano il proprio veicolo per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria dei costi sostenuti per carburante/energia, usura del veicolo, manutenzione del veicolo e assicurazione.
Secondo le Entrate, tuttavia, il rimborso si riferisce esclusivamente ai costi sostenuti dal dipendente nell’interesse del datore di lavoro.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che nel caso di specie il ”rimborso chilometrico”, determinato nei termini sopra illustrati, spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l’espletamento dell’attività lavorativa, possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non sia imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.