L’INPS deve continuare a liquidare il TFS per gli ex medici condotti sulla base del trattamento economico onnicomprensivo indicato dai contratti collettivi del comparto Sanità, escludendo ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del SSN che dipendono dalla ASL, tra cui rientra anche l’indennità di specificità medica.
Questa precisazione arriva con il messaggio INPS numero 1271 dello scorso 3 aprile, con il quale l’Istituto si è espresso in merito ai numerosi atti di diffida da parte degli ex medici condotti ed equiparati, finalizzati a ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS).
Alla luce di quanto osservato, emerge che l’INPS, in mancanza di una specifica normativa, e atteso il recente orientamento della giurisprudenza, allo stato deve continuare a liquidare il TFS sulla base del trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è indicato dai contratti collettivi del comparto Sanità, con esclusione degli ulteriori emolumenti (come l’indennità di specificità medica) previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del SSN con rapporto esclusivo di dipendenza con la ASL.
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L’INPS rileva dunque la mancanza di una specifica normativa a riguardo, e sottolinea il recente orientamento della giurisprudenza in materia, precisando che pertanto non è possibile procedere alla liquidazione del TFS sulla base di specifici accordi transattivi, stipulati tra le Aziende Sanitarie e gli ex medici condotti: questi accordi, infatti, hanno forza di legge solamente tra le parti che li hanno sottoscritti.