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Crediti d’imposta energia imprese primo trimestre 2023, i codici tributo

di Anna Fabi

11 Aprile 2023 11:00

I codici tributo per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta sull'energia delle imprese per il primo trimestre 2023, da inserire nel modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo che consentono alle imprese beneficiarie dei crediti d’imposta energia dei mesi scorsi l’utilizzo in compensazione. Si tratta dei bonus relativi al primo trimestre 2023, previsti dalla Legge di Bilancio (commi da 2 a 9 e da 45 a 50, legge 197/2022) contro il caro prezzi su energia elettrica, gas naturale e carburante.

=> Crediti d’imposta energia imprese 2023: tutti i codici tributo

I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti per intero a soggetti terzi. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni per i quali i cessionari abbiano comunicato l’accettazione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo tramite modello F24, con la Risoluzione 17/2023 sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, legge 197/2022;
  • “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, legge 197/2022;
  • “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, legge 197/2022;
  • “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, legge 197/2022;
  • “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, legge 197/2022.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i codici tributi vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito.