Nuovi chiarimenti sul diritto all’assegno sociale in relazione al requisito del soggiorno continuativo in Italia per i 10 anni antecedenti alla domanda (articolo 20, comma 10, del decreto-legge 112/2008).
Il Messaggio INPS 1268/2023 illustra i criteri per considerare rispettato il requisito del soggiorno continuativo, in coordinamento con le altre caratteristiche da vantare per avere diritto al trattamento economico: costituisce un requisito autonomo rispetto a quello della cittadinanza, rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.
Di conseguenza, l’Istituto di previdenza rettifica i contenuti della circolare 131/2022, che invece aveva interpretato in modo diverso il coordinamento fra le due misure. Il richiedente l’assegno sociale in base alle regole attuali deve dunque vantare tutti i seguenti requisiti:
- età anagrafica: attualmente 67 anni;
- cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera (sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo);
- soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda (la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in 5 anni con eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi);
- residenza in Italia, al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica ed anche dopo la domanda, ai fini del mantenimento della prestazione.
In definitiva, il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per cinque anni. Parimenti, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
Per approfondimenti, si consulti il Messaggio INPS.