Fine del referente unico per i permessi Legge 104, che possono ora essere riconosciuti a più lavoratori per assistere la stessa persona, prolungamento del congedo parentale senza penalizzazioni ed estensione al convivente di fatto per il congedo parentale straordinario di due anni per genitori di figli con gravi disabilità: sono le tre novità introdotte dal decreto legislativo 105/2022, in vigore dall’agosto scorso, e su cui ora intervengono le istruzioni applicative INPS, contenute nella circolare 39/2023.
Le novità su permessi e congedi per genitori e caregiver danno attuazione alla direttiva UE 1158 del 2019 sull’equilibrio tra attività professionale e vita privata, incamerare dal DL 105/2022 ed ora finalmente recepite anche dall’INPS. In particolare, la norma ha:
- modificato l’articolo 33 della legge 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dalla stessa legge 104;
- novellato il comma 5, articolo 34, del decreto legislativo 151/2001, in materia di congedo parentale;
- modificato il comma 5, articolo 42, del decreto legislativo 151/2001, introducendo il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario.
Permessi Legge 104
Dallo scorso 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo 105/2022, è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui in precedenza non poteva essere concesso a più di un lavoratore dipendente, ad esclusione dei genitori, la fruizione dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Bisogna presentare la domanda in via telematica, utilizzando la procedura “Gestione permessi legge 104/1992”, unitamente alla “Dichiarazione disabile”, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza. Il provvedimento di autorizzazione, inviato dall’Istituto al richiedente, al disabile e al datore di lavoro del richiedente, preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.
Regole di cumulabilità
Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33. Questo è compatibile con i permessi caregiver, che sono cumulabili. Quindi, precisa l’INPS:
rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.
I tre giorni di permesso mensili ai caregiver non sono invece cumulabili con il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale.
La fruizione di queste tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave «deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese». Quindi, se viene presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
Per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.
Prolungamento del congedo parentale
Introdotta una modifica in base alla quale i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022 non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.
Congedo straordinario per conviventi di fatto
L’articolo 2 del decreto legislativo 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo straordinario, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. Per la qualificazione di “convivente di fatto” bisogna fare riferimento alla “convivenza di fatto” individuata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 in base al quale:
si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
A fare data dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in base al seguente ordine di priorità:
- il “coniuge convivente”, la “parte dell’unione civile convivente”, il “convivente di fatto”;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto”;
- uno dei “figli conviventi”;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi”;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente”.
La convivenza con il disabile può essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario, ma deve essere comunque garantita per tutta la fruizione del congedo. Il caregiver richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
La procedura per la presentazione telematica della domanda INPS per il congedo straordinario è stata aggiornata per consentire la presentazione ai conviventi di fatto