Cambio operatore: stop alle fatture dopo il recesso

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 3 Aprile 2023
Aggiornato 21:12

Multe Antitrust a Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb per fatturazioni inviate ai clienti anche dopo il recesso dal contratto o il cambio del gestore.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto pesanti sanzioni pecuniarie per primarie società di telecomunicazioni attive nel mercato della telefonia fisso-mobile e della connettività Internet a banda larga.

In particolare, la sanzione per Vodafone è di 400mila euro, per Wind Tre di 300mila euro, per Telecom di 200mila euro e per Fastweb di 100mila euro. Entro 90 giorni dal provvedimento AGCM, inoltre, dovranno comunicare all’Autorità le iniziative adottate al fine di adeguarsi prontamente nel rimediare alle situazioni anomale rilevate.

La condotta scorretta rilevata – in violazione dell’art. 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo – ai danni di consumatori privati e microimprese, consisteva nell’emissione di fatture anche a distanza di mesi dalla comunicazione di cessazione o migrazione, senza alcuna informativa chiara e puntuale circa lo stato del rapporto contrattuale successivo alla loro richiesta.

I comportamenti rilevati in capo ai dei quattro operatori telefonici riguardano la gestione delle cessazioni delle utenze e le migrazioni verso un altro operatore. Procedure interne errate, rilevate fin dal 2020, hanno dato origine alla fatturazione di somme da pagare anche nel post-recesso o addirittura, in caso di migrazione, di doppia bolletta per l’utente, del nuovo e del vecchio operatore.

In alcuni casi è emersa anche una procedura macchinosa volta a scoraggiare i clienti nel recedere dal contratto o cambiare gestore. Non solo: le condotte rilevate sono risultate troppo numerose per non essere valutate con la necessaria serietà.

Secondo l’Antitrust, in ultimo, è illegittimo proseguire con la fatturazione di un servizio dopo la richiesta di sua cessazione, anche se riconducibile ad anomalie e disallineamenti tecnici tra sistemi informatici di gestione delle società.

Dunque, le pratiche scorrette nella gestione delle cessazioni delle utenze non sono giustificabili da disguidi tecnici e comunque tali anomalie, assieme alla insufficiente informativa al cliente al riguardo, dovranno essere eliminate.