Slittamento in vista per le alcune delle prime scadenze di pagamento nell’ambito delle misure di tregua fiscale previste dalla Legge di Bilancio. Il Consiglio dei Ministri comcede un rinvio limitatamente ad alcune delle formule di definizione agevolata. Come spiega una nota ministeriale:
In materia fiscale, riguardo alle scadenze introdotte con la legge di bilancio sono stati ricalendarizzati dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 i termini di pagamento della prima rata per regolarizzare le violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022. Prorogati rispettivamente al 30 settembre 2023, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 i termini per il pagamento della prima, della seconda e della terza rata per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
La tregua fiscale prevede la possibilità di rottamare numerose irregolarità, dalle comunicazioni degli esiti delle verifiche automatizzate delle dichiarazioni dei redditi a agli errori formali, passando per stralci e ravvedimenti speciali. I rinvii riguardano, in particolare:
- definizione errori formali (proroga di 7 mesi) mediante pagamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta interessato, per violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, da versare a rate di pari importo nel 2023 e 2024;
- ravvedimento speciale per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate che riguardano le dichiarazioni 2022 relative ai redditi 2021 o agli anni d’imposta precedenti (proroga di 6 mesi), per i quali è possibile rateizzare il pagamento in otto versamenti trimestrali, il primo dei quali ha scadenza fissata al 31 marzo 2023.
Nel primo caso (irregolarità formali) la scadenza di pagamento slitta al 31 ottobre 2023 per la prima rata rimanendo fissa al 31 marzo 2024 la seconda; nel secondo caso (irregolarità dichiarative sostanziali) slitta al 30 settembre la prima rata, con le successive scadenze fissate per il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.