Il lavoratore padre ha diritto alla NASpI in caso di dimissioni volontarie entro un anno dalla nascita del bambino, sia se ha utilizzato il congedo di paternità alternativo a quello della madre, sia nel caso in cui abbia utilizzato i dieci giorni obbligatori recentemente introdotti nella legislazione. La precisazione è contenuta nella circolare INPS 32/2023, che fornisce nuovi elementi rispetto a quanto già disposto con precedenti documenti di prassi.
La novità è rappresentata dal fatto che prima dell’attuazione della direttiva Ue relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, avvenuta con il dlsg 105/2022, il diritto al sussidio di disoccupazione del padre nel periodo protetto dal licenziamento era previsto solo nel caso in cui il genitore avesse utilizzato il congedo di paternità alternativo alla madre.
I chiarimenti INPS consentono ai padri che hanno i requisiti di presentare la domanda di NASpI, e prevedono anche il riesame delle istanze già presentate ed eventualmente respinte.
Congedo di paternità obbligatorio e alternativo
In base alle modifiche legislative introdotte negli ultimi anni, il padre ha diritto a 10 giorni di astensione obbligatoria (anche non consecutivi ma non frazionabili a ore) dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. I giorni diventano 20 se il parto è plurimo. Tutti i dettagli sono contenuti nell’articolo 27-bis del Dlgs 151 del 2001 .
Il congedo di paternità alternativo è invece uno strumento disciplinato dall’articolo 28 del dlgs 151 del 2001 (il Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che si attiva esclusivamente in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre. Prevede che il padre utilizzi il congedo di paternità in luogo del congedo obbligatorio della madre, per l’intero periodo (cinque mesi).
Come cambia il diritto alla NASpI
Ora, l’articolo 55 del Testo Unico prevede il diritto alla NASpI nei casi di dimissioni durante il periodo di divieto di licenziamento (dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino). La disposizione «si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità». La circolare INPS sottolinea che il richiamo generico al «congedo di paternità», in assenza di specifica qualificazione dello stesso, estende il diritto alla NASpI al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo. Invece, prima delle modificazioni apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico dal dlgs 105 del 2022, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo.
Come e quando si presenta la domanda NASpI
Di conseguenza, conclude la circolare, le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare.
Ricordiamo che la domanda di NASpI si presenta online, utilizzando il servizio dedicato, oppure contattando il contact center, o ancora tramite i centri di assistenza fiscale, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.