I proprietari di immobili in Italia che risiedono all’estero possono avere uno sconto su IMU e TARI nel caso in cui siano anche titolari di una pensione in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La riduzione IMU è del 50% mentre la TARI si paga in misura ridotta di due terzi. L’agevolazione, introdotta con la Legge di Bilancio 2021 (comma 48 legge 178/2020), è applicabile a un solo immobile, che deve essere a uso abitativo e non locato.
Vediamo esattamente come funziona e chi la può utilizzare, anche sulla base delle istruzioni applicative contenute nella Risoluzione 5/2021 del Dipartimento delle Finanze.
IMU per pensionati all’estero
Partiamo dal testo della legge, in base al quale «a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia» l’IMU «è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi».
La residenza all’estero
La norma parla di «soggetti non residenti nel territorio dello stato», quindi non si applica solo ai cittadini italiani ma indipendentemente dalla nazionalità del proprietario dell’immobile. Lo stato di residenza, sottolinea la risoluzione delle Finanze, deve essere quello che eroga la pensione. Quindi, se un cittadino italiano, o una persona di altra nazionalità, vive (per ipotesi) in Francia, ma è titolare di una pensione che viene versata dalla Germania, non rientra nel perimetro agevolativo. Per gli italiani residenti all’estero, non rileva il fatto che siano o meno iscritti all’Aire.
Il requisito: pensione in totalizzazione internazionale
Il requisito fondamentale è la titolarità di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Questa definizione si riferisce a una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale, cioè sommando sia contributi versati in Italia sia contributi versati nel paese di residenza. La formulazione esclude sostanzialmente tutte le ipotesi diverse dalla pensione in totalizzazione internazionale. Un italiano che vive all’estero ma ha una pensione totalmente maturata in Italia, non ha diritto all’agevolazione.
Per applicare la totalizzazione internazionale, bisogna che il paese estero rientri fra quelli che hanno una specifica convenzione bilaterale con l’Italia, quindi:
- tutti i Paesi UE, o dello spazio economico europeo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), la Svizzera e il Regno Unito;
- Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale): Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Principato di Monaco, Capo Verde, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, USA, Venezuela, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Vojvodina (regione autonoma).
Infine, l’agevolazione si applica a una sola unità immobiliare, che non deve essere locata e nemmeno data in comodato d’uso.
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2022 ha previsto, limitatamente all’anno scorso, uno sconto IMU del 62,5% (quindi più favorevole, si paga il 37,5%), ma dal 2023 è tornata la sopracitata regola che vede l’IMU al 50%. Quella appena descritta è, al momento, l’unica agevolazione IMU prevista per i residenti all’estero. Quindi, qualsiasi altra ipotesi prevede il pagamento dell’imposta sugli immobili con le modalità ordinarie (tendenzialmente, con l’aliquota delle seconde case).