Dal 15 marzo al 30 giugno è aperto il canale telematico per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate pendenti al 1° gennaio 2023 (in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio).
Dal 16 marzo, quindi, non è più possibile mandare una PEC per fare richiesta di adesione alla tregua fiscale.
La procedura web per l’inoltro della richiesta è disponibile sul sito delle Entrate. La domanda di rottamazione liti (articolo 1, commi 186-202, legge n. 197/2022) si trasmette compilando l’apposito modello di istanza, uno per ogni atto impugnato.
La tregua fiscale sulle controversie tributarie comporta anche il pagamento del valore della lite, con aliquota variabile in base allo stato e al grado di giudizio della controversia.
- 100% se l’Agenzia è vincitrice nell’ultima o unica pronuncia depositata al 1° gennaio 2023,
- 90% se il ricorso è pendente in primo grado ma non è stata depositata la sentenza o pende il giudizio di rinvio,
- 40% se l’Agenzia è soccombente in primo grado,
- 15% se l’Agenzia è soccombente in secondo grado,
- 5% se l’Agenzia è soccombente in tutti i gradi di giudizio.
Per liti riguardanti sanzioni non collegate al tributo:
- 15% se l’Agenzia è soccombente,
- 40% negli altri casi.
Il contenzioso si ritiene chiuso con la presentazione della domanda e il versamento dell’importo dovuto, o della prima rata (per importi superiori a mille euro) entro il 30 giugno 2023. Per somme dovute pari a zero la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.