Spetta nella misura del 97,5% di quanto richiesto il Bonus Attività Fisica Adattata, ossia il credito d’imposta sulle spese sostenute per lo svolgimento di esercizi prescritti a soggetti con disabilità fisiche oppure con patologie croniche, purché svolti in luoghi e strutture non sanitarie ma sempre sotto la supervisione di un professionista.
Il Bonus AFA è stato introdotto dalla Legge di Bilancio (articolo 1, comma 737, legge 234/2021) ed in questo caso riguarda le spese sostenute nel corso del 2022 per le attività indicate all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
La finestra temporale per l’invio delle domande si è chiusa lo scorso 15 marzo. La percentuale di bonus spettante è stata poi resa nota alla chiusura dello sportello, ripartito in base alle richieste e alle risorse disponibili.
Considerato che l’ammontare complessivo dei bonus validamente richiesti è risultato pari a 1.537.139 euro, l’Agenzia ha comunicato che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838% dell’importo richiesto.
Il Bonus FAF (Attività Fisica Adattata) può dunque essere utilizzato nella misura così calcolata in dichiarazione dei redditi 2023, portandolo in diminuzione delle imposte dovute.