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Il professionista o il collaboratore che emette fattura senza IVA né ritenuta, applicando il regime forfetario senza averne i requisiti, non comporta responsabilità in capo al committente: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 245 a specifico interpello.
Chi si avvale della prestazione del professionista, è giustificato dalla dicitura in fattura qualora non operi le ritenute d’acconto al 20%.
Il professionista che ha emesso fattura errata, invece, può sanare l’errore emettendo e trasmettendo al committente la nota di variazione in aumento per integrare la fattura originaria, questa volta prevedendo la rivalsa IVA e indicando la ritenuta d’acconto. In alternativa, può emette nota di variazione in diminuzione a storno della vecchia fattura ed emetterne una nuova e corretta, in regime ordinario (con esposizione di IVA e ritenuta d’acconto).
=> Calcolo fattura professionale
Il committente, a questo punto, deve operare le ritenute e versarle con maggiorazione a titolo di interesse e rilasciare Certificazione Unica e Modello 770/2023 con i dati corretti.
Le responsabilità, con specifico riferimento alle sanzioni, restano in capo al professionista mentre il committente non dovrà pagare quelle per omessa o tardiva esecuzione e versamento delle ritenute, né quelle per trasmissione delle Certificazioni Uniche e Modello 770 con dati errati.