In caso di notifica via PEC di un atto redatto in forma digitale non è richiesto il visto di conformità, necessario invece in caso di atti cartacei.
In base a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 981 del 16 gennaio 2023, infatti, la notifica al destinatario di un atto nativo digitale ha piena validità anche senza il visto che attesi la corrispondenza all’originale, richiesta invece per i documenti nativi in forma cartacea.
Notifica via PEC di accertamenti fiscali
L’ordinanza si riferisce alla notifica degli atti relativi al ricorso in appello dell’Amministrazione finanziaria che, oltre a essere stato redatto in formato digitale è stato anche notificato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) nella medesima forma al contribuente.
Gli stessi documenti digitali riportanti il ricorso e l’attestazione di consegna, inoltre, sono stati depositati nel fascicolo processuale dall’Agenzia delle Entrate sempre in modalità telematica.
Attestazione di conformità per atti digitali
I Giudici motivano la loro decisione sottolineando la differenza tra gli atti nativi digitali e gli atti copiati su supporto analogico, che richiedono l’attestazione della conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.
La ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede l’attestazione di conformità in relazione all’atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, dipende dal fatto che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell’atto depositato con l’originale, quando il deposito riguarda l’atto digitale, lo stesso non viene prodotto in “copia”, bensì in originale, essendo l’originale dell’atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale.
Sanatoria liti pendenti
Ricordiamo che, i contribuenti che vogliono aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti con il Fisco ricorrendo alla tregua fiscale contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), possono sanare le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio.
Possono essere sanate le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 (atto introduttivo del giudizio in primo grado notificato entro il 1° gennaio e processo non concluso con pronuncia definitiva). La domanda va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascun contenzioso pendente. Entro giugno bisogna anche pagare il debito, anche solo la prima rata (fino ad un massimo di 20 trimestrali) se il dovuto supera i mille euro. Se non ci sono importi da versare, basta la domanda.