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Cessione crediti: prime ipotesi di sblocco in edilizia libera

di Barbara Weisz

2 Marzo 2023 18:52

Cessione crediti edilizi, bloccati anche gli interventi in edilizia libera commissionati: proposte di modifica al decreto di governo e nuove anticipazioni.

Apertura del Governo sulle molteplici le criticità emerse nel corso delle audizioni in Commissione Finanze della Camera sul dl 11/2023 che ha bloccato la cessione dei crediti edilizi, penalizzando anche i lavori di ristrutturazione in edilizia libera.

A margine della richiesta di sbloccare quanto meno i lavori per i quali al 17 febbraio sia già stato concluso l’ordine di acquisto, firmato un contratto,  emessa una fattura di acconto o comunque presi impegni che comportano spese, il relatore del provvedimento alla Camera ha espresso un “ragionevole ottimismo” per la risoluzione di queste casistiche.

Blocco cessioni anche in edilizia libera

Anche se gli interventi di ristrutturazione in edilizia libera non necessitano di titoli abilitativi, l’attuale formulazione del Decreto Cessioni, che ha sospeso lo sconto in fattura e la cessione dei bonus edilizi li ammette soltanto solo se al 17 febbraio erano già iniziati i lavori. Al momento, quindi, sono bloccati anche interventi edilizi per i quali erano già conclusi una serie di atti operativi e sostenute le relative spese, contrariamente a quanto avviene per il Superbonus (che richiede la CILAS), per i quali basta la delibera condominiale e il titolo edilizio già richiesto.

In pratica, si crea una sorta di doppio binario: per gli interventi che richiedono titoli abilitativi (come ad esempio la CILA) si può usare la cessione del credito anche se non è ancora aperto il cantiere ma sono state fatte le pratiche entro il 17 febbraio; per i lavori in edilizi libera (rientranti per esempio nel Bonus Ristrutturazioni 50%), invece, anche se erano già partite una serie di procedure, non si può più utilizzare la cessione del credito se non sono anche effettivamente partiti i lavori.

Cosa prevede il DL 11/2023 per i lavori in edilizia libera

I lavori in edilizia libera, tecnicamente, sono diversi da quelli previsti dall‘articolo 119 del dl 50/2020. In questi casi, la legge (articolo 2, dl 11/2023), prevede che lo stop alla cessione del credito non si applichi se al 17 febbraio, alternativamente:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, dove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare, ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986 (acquistati da imprese costruttrici che avevano fatto i lavori e poi venduto entro il termine di 18 mesi), o dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 63/2013 (sempre immobili che l’acquirente ha comprato da impresa costruttrice che ha eseguito i lavori e poi venduto entro 18 mesi, che si trovano in zone sismiche).

Penalizzazione crediti diversi dal Superbonus

Il problema è che, per i lavori in edilizia libera, l’inizio effettivo degli interventi avviene dopo una lunga procedura, che spesso comporta già una serie di spese sostenute. Spiega ad esempio Federlegno Arredo (in sede di audizione in commissione Finanze a Montecitorio): «nella quotidianità delle attività operative», le imprese che eseguono gli interventi «sono impegnate sin dalle prime fasi, dando avvio all’acquisto dei materiali e, successivamente, alla produzione», che spesso è “su misura”. L’associazione imprenditoriali fornisce uno schema delle fasi che di solito di succedono:

  • firma del contratto/ordine/preventivo che prevede lo sconto in fattura;
  • raccolta documentazione per verificare i presupposti per lo sconto in fattura (visura catastale, ecc. ecc.);
  • all’esito positivo il cliente esegue un bonifico “parlante” del 50%;
  • il dettagliante ordina il prodotto finito pronto da montare al produttore;
  • occorrono circa 60/90 giorni prima che i prodotti siano nella disponibilità del dettagliante che prenda appuntamento per l’installazione;
  • inizio lavori.

In pratica, l’attuale formulazione della norma esclude dalla cessione lavori edilizi per i quali siano già stati effettuati pagamenti da parte del cliente e ordinati i materiali dall’impresa che esegue i lavori.

Le proposte delle imprese

Le associazioni di categoria chiedono di definire meglio il concetto di inizio lavori, rapportandolo all’effettivo momento in cui parte la macchina operativa. Ci sono alcune proposte specifiche di revisione del testo normativo.

  • Federlegnoarredo chiede che siano ammessi a sconto in fattura e cessione del credito i lavori che attestino il possesso di fattura di acconto o di contratto di cessione del credito per l’opzione di sconto in fattura antecedenti al 17 febbraio 2023.
  • Ance (costruttori edili) propone di estendere la deroga agli interventi per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, sia stato concluso l’ordine d’acquisto dei beni impiegati negli interventi agevolati.
  • CNA e Confartigianato propongono di far valere un’autocertificazione del committente, anche per risolvere i casi in cui non ci siano accordi scritti, ma l’impresa abbia comunque iniziato per esempio ad acquistare materiali.

Il Governo sembra disponibile a recepire queste istanze. Andrea de Bertoldi, relatore del provvedimento alla Camera, intervenendo allo Sportello Superbonus del Sole 24 Ore, ha espresso disponibilità: «con ragionevole ottimismo posso dire che il problema dovrebbe risolversi».

Il provvedimento è in fase di iter di conversione, per cui le modifiche avverranno prevedibilmente in questo ambito. Attualmente è alla Camera, dovrà poi passare in Senato.