La contribuzione accreditata nell’Enarsarco non incide ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995.
Lo conferma l’INPS, che con il messaggio n. 730/2023 sottolinea come i contributi Enasarco da soli non abbiano come conseguenza la mancata applicazione del massimale della base pensionabile e contributiva.
Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta che ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.
Per il calcolo dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si tiene conto non solo della gestione previdenziale di iscrizione ma anche di qualsiasi assicurazione previdenziale di natura obbligatoria, indipendentemente dal tipo di contribuzione e compresa anche la contribuzione versata all’estero entro la stessa data. Discorso diverso, tuttavia, riguarda l’Enasarco che svolge una funzione previdenziale integrativa e obbligatoria a favore degli agenti e rappresentanti di commercio: i contributi versati fino alla fine del 1995, pertanto, non sono sufficienti per costituire anzianità contributiva.